SENTENZA IN TEMA DI VACANZE
N. 3375/15 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, prima sezione civile, nella persona del giudice Stefano Moltrasio, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 3375/15 del Ruolo Generale, promossa da:
signori X,Y,Z,
attori
c o n t r o
Compagnia aerea,
convenuta
omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
In vista dell’estate del 2014, la famiglia (padre, madre e figlio) si rivolse all’agenzia di viaggi di Novi Ligure, perché interessata a visitare il Tibet mediante un “tour guidato”.
L’agenzia si rivolse, a sua volta, al tour operator, il quale predispose il c.d. “pacchetto di viaggio”, comprendente il viaggio aereo dall’Italia al Tibet (tratta Milano-Londra-Chengdou) e ritorno, i voli interni, gli alberghi, le visite guidate ai templi ed ai monasteri, i pranzi, l’assistenza da parte delle guide turistiche e quant’altro.
l’Agenzia di Viaggi, insomma, predispose, per il prezzo concordato “tutto compreso”, il viaggio e si avvalse, per la tratta aerea dall’Italia al Tibet, del vettore Compagnia aerea , prenotando, a nome dei sigg.ri, i voli Milano-Londra, Londra-Chengdou e ritorno in business class, secondo i desideri dei clienti.
Il volo Milano-Londra, ritardò per problemi tecnici e di traffico aereo, così che, giunti all’aeroporto di Heatrow con circa un’ora e mezza di ritardo, i sigg.ri non riuscirono ad imbarcarsi sul volo in partenza per Chengdou.
La Compagnia aerea effettuò riprotezione proponendo ai sigg.ri soluzioni alternative: imbarco, previo inserimento in lista d’attesa, sul medesimo volo programmato per il giorno seguente, destinazioni alternative (Pechino, Hong-Kong) con successivi voli per Chengdou; in ogni caso, a cura e spese della compagnia aerea, i sigg.ri fruirono di pernottamento con trasferimento e cena presso l’hotel Hilton di Londra e, avendo rifiutato le proposte alternative, rientrarono in Italia il giorno seguente.
Premesso di aver ottenuto l’integrale rimborso (tranne il costo del visto) da tour operator di quanto speso per il pacchetto di viaggio, i sigg.ri agiscono nei confronti della Compagnia aerea per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (costituito dai costi del visto, dal prezzo dei medicinali acquistati per far fronte allo sbalzo di altitudine, dal costo dell’attrezzatura e dell’equipaggiamento acquistati in funzione del viaggio) e non patrimoniale c.d. da vacanza rovinata.
Allegano, in particolare, gli attori, l’impossibilità di accettare le soluzioni alternative proposte dalla Compagnia aerea in quanto incompatibili, sotto il profilo dell’orario di raggiungimento del Tibet, con il tour guidato programmato per tappe, e la esclusiva responsabilità della Compagnia aerea che, con il ritardo accumulato nella tratta Milano-Londra, avrebbe pregiudicato in maniera irreversibile la vacanza da tempo programmata.
La Compagnia aerea , costituitasi tardivamente alla prima udienza, resiste alla domanda e, previa eccezione di incompetenza per territorio (peraltro tardiva), protesta la propria carenza di legittimazione passiva stante il disposto dell’art. 43 D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 (Codice del Turismo) che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, prevede che il consumatore abbia azione solo ed esclusivamente nei confronti dell’agente di viaggio (intermediario) e del tour operator (organizzatore) ai quali, una volta effettuato il risarcimento, è garantito il diritto di rivalsa verso il terzo responsabile.
Inoltre, contesta la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad essa convenuta, essendo state rese tutte le prestazioni di assistenza (sistemazione abitativa ed organizzazione di altro volo) previste dalla normativa in materia, posto che il ritardo, dipeso da questioni tecniche, non aveva superato le due ore, limite stabilito per le tratte sino a 1.500 km..
Rileva, poi, che è stata una scelta, probabilmente non corretta, del tour operator, quella di non prevedere la fruizione di un volo per Londra in orario tale da garantire maggior margine di tempo rispetto alla coincidenza per Chengdou, sì da porre preventivamente rimedio ad eventuali ritardi di percorrenza della prima tratta.
Quanto ai pretesi danni, la convenuta contesta la risarcibilità dei danni patrimoniali, avendo puramente e semplicemente assunto l’obbligazione di effettuare il trasporto dal luogo di partenza a quello di arrivo, con ciò rimanendo del tutto estranea alle finalità ed ai preparativi del viaggio dei passeggeri, mentre per i pretesi danni non patrimoniali, esclusa la praticabilità di liquidazione in via equitativa, contesta la risarcibilità in concreto di detto danno e, comunque, la sussistenza di adeguata prova.
L’eccezione di incompetenza è tardiva perché la convenuta si è costituita direttamente alla prima udienza.
Le prove orali hanno confermato, per quanto ve ne fosse necessità, che il viaggio organizzato dal Tour Operator prevedeva la assoluta necessità di arrivo a Chengdou all’ora prestabilita, per poter presenziare all’appuntamento fissato per le pratiche burocratiche relative al visto, e per poter dar corso, in gruppo, agli spostamenti programmati ed alle varie visite di templi e monasteri.
Hanno, altresì, confermato che i sigg.ri seguirono apposita profilassi e si dotarono di attrezzatura ed equipaggiamento, così come suggerito loro dal personale dell’agenzia .
La scelta, di non dar corso alle opzioni di riprotezione proposte dalla Compagnia aerea , fu dunque motivata dalla inutilità, in funzione della partecipazione alle tappe del viaggio, così come programmate, di una soluzione alternativa che non permettesse agli attori di giungere a Chengdou in tempo per ottenere il visto e di aggregarsi al gruppo.
La normativa in materia di vendita di pacchetto turistico è contenuta nel codice del turismo.
Si tratta di una disciplina di sistema che ha lo scopo di individuare i soggetti a cui il turista può rivolgersi, per ottenere il risarcimento di ogni danno patito per i casi di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di pacchetto turistico, con l’evidente fine di evitare la parcellizzazione delle controversie.
Nella versione, applicabile ratione temporis, l’art. 42 prevede che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario siano tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, e che l’organizzatore o l’intermediario che si siano avvalsi di altri prestatori di servizi, siano comunque tenuti a risarcire il danno sofferto dal turista (salvo, ovviamente, il diritto di rivalersi nei confronti dei terzi).
L’art. 47, poi, in tema di c.d. vacanza rovinata, stabilisce che, nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non siano di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., il turista possa chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, il risarcimento del danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
L’azione proposta, se ben si è inteso il contenuto dell’atto introduttivo, ha ad oggetto il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” che, secondo la prospettazione degli attori, comprenderebbe (pag. 9 dell’atto di citazione) “…sia il danno patrimoniale consistente negli esborsi economici sostenuti inutilmente sia il danno esistenziale o morale, in seguito a delusione e stress subiti a causa del disservizio”.
La fattispecie, come dianzi indicato, è compiutamente regolamentata dall’art. 47 del codice del turismo.
Occorre distinguere la posizione del tour operator (organizzatore) da quella del vettore.
Mentre con il tour operator viene dal cliente stipulato un contratto che ha ad oggetto la vacanza organizzata e compresa nel pacchetto turistico offerto, sì che l’obbligazione assunta da questi si estrinseca nel compimento di tutta l’attività volta a consentire al cliente di fruire, secondo gli standard qualitativi, i tempi e le modalità pattuiti, la vacanza propriamente intesa (che comprende, laddove previsti e pattuiti, oltre al soggiorno nei vari luoghi, anche gli spostamenti a mezzo vettore aereo, navale, terrestre, i pasti, l’assistenza da parte delle guide turistiche, gli accessi ai siti da visitare etc. etc.), con il vettore aereo, scelto direttamente dal tour operator e la cui prestazione è compresa nell’offerta complessiva, viene ad instaurarsi, rispetto al turista, un semplice contratto di trasporto, come tale regolato dalla relativa disciplina.
Del resto, non consta che i sigg.ri abbiano, di loro iniziativa, prenotato e contrattato con la Compagnia aerea l’esecuzione del trasporto, né consta che la Compagnia aerea sia stata parte, insieme al tour operator, della stipulazione del contratto di vendita del pacchetto turistico, essendosi limitata, a richiesta del tour operator, a ricevere la prenotazione di voli internazionali da Milano a Londra e da Londra a Chengdou e ritorno (ciò, peraltro, emerge chiaramente dal contenuto della missiva 12.8.2014 del tour operator , nella parte in cui esplicitamente si afferma che il volo era stato prenotato dal tour operator nell’ambito del pacchetto turistico, in favore degli attori).
Allo stesso modo, e sul punto si tornerà oltre, la scelta dei voli e dei tempi di attesa presso l’aeroporto di Londra, sono stati valutati dal tour operator, non certo dalla Compagnia aerea che, in ultima analisi, si è limitata, come detto, a ricevere la prenotazione per l’imbarco di persone e cose.
Va da sé, quindi, che la prestazione “vacanza” doveva essere resa dal tour operator (di concerto con l’agente di viaggi) e non già dalla Compagnia aerea .
Le obbligazioni gravanti sulla Compagnia aerea avevano ad oggetto, molto semplicemente, il trasporto dei sigg. per e da Chengdou, esulando del tutto dalla buona o cattiva riuscita della vacanza organizzata dal tour operator, per cui ogni forma di richiesta di risarcimento, di danni patrimoniali e/o non patrimoniali, fondata sui principi regolati dal codice del turismo non può trovare accoglimento.
Si tratta, allora, di verificare se, per altra via, possa ravvisarsi una qualche responsabilità di Compagnia aerea in dipendenza del ritardo accumulato dal volo Milano-Londra con conseguente impossibilità di imbarco sul successivo volo Londra-Chengdou.
Al di là del fatto che la scelta in ordine alla coincidenza dei voli e, soprattutto, al tempo di attesa, più o meno ristretto, presso l’aeroporto di Londra, è stata effettuata esclusivamente dal tour operator, si osserva che in materia di trasporto aereo la normative contenuta nel Reg. CE 261/2004 pone a carico del vettore aereo l’obbligo di “riprotezione”, obbligo che nel caso in esame risulta essere stato adempiuto, avendo Compagnia aerea prestato a favore dei sigg.ri assistenza conformemente a quanto stabilito dall’art. 9, richiamato dall’art. 6, del predetto Regolamento CE.
In conclusione, avendo i sigg.ri accettato la proposta risarcitoria loro avanzata dal tour operator ed avendo comunque la Compagnia aerea adempiuto le obbligazioni sulla stessa gravanti, gli attori non si ritiene abbiano azione nei confronti del vettore per quanto non risarcito da –e non richiesto al tour operator, malgrado la evidente sussistenza di responsabilità del tour operator per il danno patrimoniale e non patrimoniale da vacanza rovinata.
Las domanda non può, pertanto, essere accolta.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
- Q. M.
il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori a rimborsare alla Compagnia aerea le spese processuali che liquida in € 4.500,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Alessandria, addì 24.2.2020.
Il giudice
Stefano Moltrasio