SENTENZA IN TEMA DI LIMITI TEMPORALI DELLA FIDEIUSSIONE
N. R.G. 1317/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, prima sezione civile, nella persona del giudice Stefano Moltrasio, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 1317/2016 del Ruolo Generale, promossa da:
xx,
attrice-opponente
c o n t r o
BANCA YY
convenuta-opposta
C O N C L U S I O N I
Per xx:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
– In via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso in data 2.2.2016 dal Tribunale Ordinario di Alessandria, …per i motivi sub 1) dell’atto di opposizione come sopra integrati, e cioè per intervenuta decadenza da ogni azione nei confronti dell’opponente e per intervenuta estinzione della fideiussione.
– In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, rideterminare l’importo eventualmente dovuto nella misura inferiore di € 24.256,74, con conseguente rideterminazione delle spese della procedura di ingiunzione sulla base del diverso valore e scaglione, per i motivi sub 2) dell’atto di opposizione come sopra integrati.
Con riserva di meglio dedurre, produrre ed indicare testi”.
Per banca YY.:
“In via pregiudiziale
Dichiararsi l’improcedibilità della domanda per non essere stata formulata istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria ex art 5 del D.lvo 28/2010 (contratti bancari).
In via principale
1- Rigettarsi l’opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
In subordine
1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell’obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, condannarsi quest’ ultima per il titolo dedotto in giudizio, al pagamento, in favore di BANCA YY della capital somma di euro 24.256,74 (capitale ingiunto – importo garantito da ……i) oltre interessi convenzionali come da titolo sino al saldo, ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Fatto.
Xx ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2016, portante il pagamento in favore di banca yy della somma di € 57.880,23 oltre interessi e spese.
Il titolo, in forza del quale yy ha domandato il provvedimento monitorio, è costituito da fideiussione rilasciata da xx a favore di banca … sino alla concorrenza di € 109.000,00, per le obbligazioni derivanti da finanziamento ottenuto da società di cui xx è stata, sino al 17 giugno 2010, socio accomandante.
Il 19 marzo 2012 la banca, a fronte dell’omesso pagamento delle rate di finanziamento, comunicò al debitore principale la risoluzione con effetto immediato del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento; la medesima comunicazione venne effettuata a xx il 20 marzo 2012.
Da allora non pervenne, né al debitore principale, né axx, alcuna ulteriore comunicazione da parte della banca, sinché in data 11 febbraio 2016 fu notificato il decreto ingiuntivo n. 176/2016.
Xx eccepisce la decadenza della banca per decorrenza del termine di cui all’art. 1957 cod. civ., termine contrattualmente elevato da sei a trentasei mesi; in via subordinata chiede che la somma pretesa da banca yy. sia ridotta dell’importo di € 33.623,54 già percepito da… da …coop. a r.l. in forza di apposita convenzione stipulata a latere del finanziamento.
Conclude per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la riduzione dell’importo preteso da yy. nella misura dianzi indicata.
Banca yy chiede la conferma del decreto ingiuntivo.
Osserva la convenuta che l’art. 5 del contratto di fideiussione prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, con conseguente insussistenza della eccepita decadenza.
A tal proposito banca yy richiama Cass., sez. I, 13.8.2015, n. 16836 in forza della quale “nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cod. civ.”.
Inoltre, la convenuta eccepisce la natura autonoma (c.d. Garantievertrang) della garanzia prestata dall’opponente, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1945 cod. civ., essendo espressamente previsto dal contratto (art. 6) che il garante debba corrispondere quanto dovuto dal debitore principale a semplice richiesta scritta della banca e immediatamente.
2.- Diritto.
L’art. 5 del contratto di fideiussione sotto la rubrica “responsabilità del fideiussore” stabilisce: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in trentasei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”.
La clausola, predisposta unilateralmente a stampa dalla banca, deve essere interpretata contra stipulatorem in virtù di quanto disposto dell’art. 1370 cod. civ..
Resta integro il diritto della banca sino alla estinzione totale di ogni suo credito, a condizione che, tuttavia, entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell’obbligazione –così pattiziamente elevato il termine semestrale di cui all’art. 1957 cod. civ.- la banca stessa abbia agito per l’adempimento dell’obbligazione principale garantita.
Così interpretata la clausola, e tenuto conto che la decadenza conseguente all’inerzia del creditore garantito può essere evitata solo mediante iniziativa giudiziaria [nel senso che il termine è di decadenza e della necessità dell’iniziativa giudiziaria: Cass., sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1724 “l’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire “istanza” ai fini dell’art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)”], è irrilevante che il contratto in oggetto sia da qualificarsi come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, perché comunque le parti hanno, mediante espressa deroga limitata alla sola durata del termine, richiamato nella forma e nella sostanza la disciplina di cui all’art. 1957 cod. civ..
Infatti, se è vero che in via di principio al contratto autonomo di garanzia non è applicabile tout court l’art. 1957 cod. civ, è altrettanto vero che è comunque fatta salva la diversa volontà delle parti (in tal senso, Cass., SU, 18 febbraio 2010, n. 3947 “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 cod. civ….”; e, quanto alla tutela del fideiussore, meritevole di protezione, anche nel contratto autonomo di garanzia, Cass., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5526 “la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria”; e, ancora, sulla non incompatibilità dell’espressa previsione delle parti del richiamo, in un contratto autonomo di garanzia, alla disciplina dell’art. 1957 cod. civ., Cass., sez. III, 28 marzo 2017, n. 7883).
Alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale, si può ritenere, in sostanza, che anche nel contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrang) operi la disciplina dell’art. 1957 cod. civ., laddove, come nel caso in esame, espressamente prevista, disciplinata e richiamata dalle parti.
L’obbligazione principale, oggetto di garanzia, è scaduta il 19 marzo 2012, allorché …….. S.p.A. ha risolto i contratti di conto corrente e di finanziamento ed ha intimato al debitore principale l’immediato pagamento del dovuto.
Da allora all’iniziativa giudiziale della banca (gennaio 2016), sono decorsi ben più di trentasei mesi, con la conseguenza che nulla è dovuto alla banca dal fideiussore, per effetto della decadenza sancita dall’art. 1957 cod. civ..
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda comunque proposta dabanca yy . rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
- Q. M.
il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2016;
2) rigetta la domanda comunque proposta da banca yy .;
3) condanna banca yy . a rimborsare a xx le spese processuali che liquida in € 406,50 per spese ed in € 6.500,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Alessandria, addì 17 maggio 2019.
Il giudice
Stefano Moltrasio