SENTENZA IN TEMA DI FURTO AUTO ASSICURATA

R.G. 4154/2014 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di ALESSANDRIA

Prima Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Moltrasio ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4154/2014 promossa da:

xxxxxxxxxxxxxxx, con il patrocinio dell’avv.zzzzzzzzzzzz,

attore

c o n t r o

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, con il patrocinio dell’avv. TRIGGIANI GIANCARLO, elettivamente domiciliata in Via Bergamo 50 15121 ALESSANDRIA presso il difensore

convenuta

C O N C L U S I O N I

Per l’attore:

Piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;

– dichiarare tenuta e condannare la convenuta yyyy , Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Geom. Xxxxx dell’importo di Euro 29.825,37, o quell’altro che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza Programma Next Partner Premium n.   in seguito al furto avvenuto in data 7 aprile 2013 del veicolo Mercedes E250 targato…. , nonché dell’importo di Euro 2.458,00, o quell’altro che sarà ritenuto di giustizia, pari alla quota parte non goduta del premio versato relativa al residuo periodo di assicurazione compreso tra il giorno del sinistro (7 aprile 2013) e la scadenza originaria del contratto (3 gennaio 2015), con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro;

– in via istruttoria si chiede, occorrendo, ammettersi i capitoli di prova per testi da n.1 a n.5 dedotti in memoria ex art. 183, 6° comma, n.2) c.p.c. datata 26 marzo 2015;

– con il favore delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. zzzzzzzzzzz che si dichiara antistatario”.

Per la convenuta:

Voglia il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice designato, adversis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE, sospendere il presente giudizio civile, per le motivazioni sopra enunciate, in attesa delle statuizioni che verranno assunte nel processo penale pendente avanti la Procura della Repubblica, evidentemente connesso per ragioni oggettive e soggettive;

IN VIA ISTRUTTORIA, accogliere ed ammettere le istanze istruttorie tutte dettagliate nella memoria 183, VI comma nr. 2 delli 25 mar 15;

NEL MERITO, respingere la domanda attorea in quanto infondata per contratto ed in diritto – anche per carenza di legittimazione attiva – e, allo stato, non provata, assolvendo la yyyyyyyyyyyyyyyyy da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1.- Fatto.

Il 28 dicembre 2010 il xxxxxxxxxxxxx stipulò con Biella Leasing S.p.A. contratto di locazione finanziaria relativo ad una Mercedes E250.

Il 4 gennaio 2011 l’autovettura, targata…..venne acquistata presso la concessionaria Novauto di Alessandria per il prezzo di 55.000,00 euro (inclusa IVA) e contestualmente il xxxxxxxxxxxx stipulò con la yyyyyyyyyyyyyyy. polizza della durata di 48 mesi versando in via anticipata l’intero premio (pari a 5.618,30 euro) per il periodo 4 gennaio 2011-3 gennaio 2015.

La polizza, tra le altre cose, copriva il furto del veicolo sino alla concorrenza di 45.885,18 euro.

Il 2 aprile 2013 il xxxxxxxxxx cedette in uso temporaneo l’autovettura per motivi di lavoro (acquisizione di commesse da parte di industriali del Tarantino) a tal wwwwwww che il 7 aprile 2013 si recò a Lizzano (TA) ove, a suo dire, subì il furto dell’autovettura ad opera di ignoti.

Il giorno 8 aprile 2013 wwwwwwww rientrò in treno verso Alessandria e nel corso del tragitto smarrì, a suo dire, il proprio borsello contenente, tra le altre cose, la chiave di accensione dell’autovettura.

Il xxxxxxxxx denunziò il sinistro all’assicuratore e, su richiesta di questi, il 23 luglio 2013 inviò l’unico, a suo dire, esemplare in proprio possesso della chiave di accensione dell’autovettura.

Il 31 dicembre 2013 il xxxxxxxxx ricevette dall’assicuratore comunicazione che la pratica di liquidazione del sinistro era stata sospesa in quanto il Centro Logistico Europeo di Mercedes Benz aveva riscontrata la non coincidenza tra la chiave di accensione (appartenente alla vettura rubata) ed il telecomando di apertura delle porte a distanza (non appartenente alla predetta autovettura).

Il 3 gennaio 2014 il geom. xxxxxxxxx, riscontrato l’equivoco, inviò la copia corretta delle chiavi della Mercedes.

Yyyyyyy  non diede riscontro ai solleciti del legale di xxxx ,  sì che il predetto agisce nella presente sede per ottenere l’indennizzo pari al 65% del valore del veicolo e precisamente la somma di 29.825,37 euro oltre al rimborso della quota parte non fruita del premio assicurativo non fruito.

yyyyyyyyy. resiste alla domanda muovendo sospetti sul reale accadimento del fatto e, in sostanza, temendo che, vuoi per l’assenza di qualifica professionale di xxxxxxxx, vuoi per la strana coincidenza dello smarrimento della chiave dell’autovettura e vuoi, infine, per la curiosa vicenda dell’invio di una chiave abbinata ad un telecomando non appartenente alla vettura assicurata, la vicenda sia da inquadrarsi nell’ambito del reato di cui all’art. 642 cod. pen..

2.- Diritto.

L’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore non è fondata.

L’utilizzatore di un bene concesso in leasing, il quale abbia stipulato il contratto di assicurazione, in quanto obbligato nei confronti del proprietario al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, è legittimato ad agire per ottenere l’indennizzo assicurativo.

Inoltre, neppure può assumere rilevanza la presenza di vincolo in favore di Biella Leasing S.p.A. in quanto detto vincolo è scaduto al 31 dicembre 2014 e, comunque, in data 9 maggio 2016 Biella Leasing S.p.A. ha comunicato lo svincolo assicurativo.

Dal contenuto della missiva proveniente da Mercedes-Benz datata 12 settembre 2013 si evince che le autovetture Mercedes-Benz sono consegnate all’acquirente con, in dotazione, due telecomandi di serie con annesse rispettive chiavi meccaniche (si tratta di un blocco unico che contiene sia la chiave sia il telecomando di apertura/chiusura a distanza delle portiere).

Si evince, inoltre, che il blocco chiave/telecomando consegnato dal xxxxxxxxx all’assicuratore presentava un’anomalia di non poco momento: il telecomando non era appartenente al telaio in oggetto ma ad altra autovettura Mercedes-Benz mentre la chiave meccanica era appartenente alla vettura oggetto di asserito furto.

Conclude Merceds-Benz che “…risultano pertanto mancanti al controllo entrambi i telecomandi di serie ed una chiave meccanica…”.

Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall’attore,  wwwwww parte da Alessandria con l’autovettura Mercedes ed è in possesso di uno dei due esemplari di chiave meccanica con annesso telecomando.

Il 7 aprile 2013 subisce il furto della vettura lasciata parcheggiata sulla pubblica via in Lizzano (TA).

Durante il viaggio in treno di rientro in Alessandria smarrisce a bordo del convoglio il borsello che, tra le altre cose, conteneva la chiave/telecomando dell’autovettura (è agli atti la denunzia sporta il 9 aprile 2013 presso la Polfer di Alessandria).

Quindi, smarrito da wwwwwww uno dei due esemplari del blocco telecomando/chiave, l’utilizzatore xxxxxxxx avrebbe dovuto essere in possesso dell’altro blocco telecomando/chiave in dotazione all’autovettura.

L’assicuratore domanda al xxxxxxx la consegna, contrattualmente prevista per dar corso all’indennizzo, di entrambi i blocchi telecomando/chiave dell’autovettura.

Come dianzi indicato il blocco telecomando/chiave consegnato all’assicuratore dal xxxxxxxxx (il secondo esemplare in quanto il primo è andato smarrito) presenta una curiosa anomalia: la chiave appartiene alla vettura asseritamente rubata mentre il telecomando appartiene ad altra autovettura Mercedes-Benz.

La prima domanda  che è lecito porsi è come sia possibile che la seconda chiave meccanica della Mercedes targata …. abbia potuto inglobarsi materialmente con un telecomando appartenente ad altra autovettura Mercedes.

Comunque, a seguito della comunicazione dell’anomalia, il xxxxxx, rinvenuto il blocco chiave/telecomando corretto (si suppone il secondo esemplare in dotazione all’autovettura), lo consegna all’assicuratore giustificando l’equivoco con uno “scambio di chiavi”  conseguente alla presenza (non dimostrata) presso lo studio associato di svariati colleghi possessori di autovetture Mercedes-Benz.

La scusante è banale e non tiene conto di un dato inequivocabile e cioè che inspiegabilmente il xxxxxxx era in possesso di due blocchi telecomando/chiave (quelli in dotazione) oltre ad una terza chiave meccanica (sempre di pertinenza della Mercedes targata …..) inglobata in un telecomando Mercedes appartenente però ad altra autovettura.

Ciò è sufficiente per rendere inoperante la garanzia assicurativa considerato il comportamento decisamente contrario alla buona fede serbato nella vicenda dall’assicurato inspiegabilmente, lo si ripete, in possesso di tre chiavi meccaniche dell’autovettura rubata.

E tutto ciò a tacere della “singolarità” della vicenda: viene affidata in comodato un’autovettura di pregio ad un soggetto che non consta sia neppure collega di studio dell’attore, il quale subisce il furto dell’auto nel profondo sud e, guarda caso, sulla via del ritorno smarrisce il borsello contenente il blocco chiave/telecomando.

Poiché è impossibile che il xxxxxxxxx potesse essere in possesso di una terza chiave meccanica (peraltro assemblata ad un telecomando appartenente ad altra autovettura), e, comunque, sul punto non è stata fornita alcuna credibile giustificazione, se ne deduce che, come confermato dai Carabinieri, i quali al momento della restituzione della vettura a Biella Leasing S.p.A. danno atto che la vettura viene consegnata con entrambe le chiavi che consentono l’accensione del veicolo (doc. n. 18 di parte attrice), wwwwwww non ha affatto smarrito il blocco chiave/telecomando ma, quanto meno, lo ha lasciato all’interno dell’autovettura che, non chiusa a chiave, ha potuto essere agevolmente sottratta dagli ignoti malfattori.

Va da sé che copia della presente sentenza dovrà essere trasmessa alla locale Procura della Repubblica per quanto di competenza in merito alla denunzia di smarrimento del borsello presentata da wwwwww.

E’ evidente, allora, se non il tentativo di truffa in danno dell’assicuratore, quanto meno l’inoperatività della polizza per non essere stato il veicolo regolarmente chiuso a chiave.

La domanda deve, pertanto, essere rigettata.

Il xxxxxxxx, a fronte del comportamento tenuto nella vicenda da wwwwwww (che ha evidentemente lasciato l’auto incustodita con le chiavi all’interno della stessa) ben potrà, se vorrà, rivalersi su quest’ultimo del danno provocatogli a causa dell’inoperatività della polizza assicurativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

  1. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando, così dispone:

1) rigetta la domanda;

2) condanna il xxxxxxx a rimborsare a yyyyyyyyy le spese processuali che liquida in 7.254,00 euro (di cui 1620,00 euro per la fase di studio, 1.147,00 euro per la fase introduttiva, 1.720,00 euro per la fase istruttoria e di trattazione, 2.767,00 euro per la fase decisionale) oltre accessori di legge;

3) ordina trasmettersi copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Alessandria per quanto di competenza.

Così deciso in Alessandria, addì 4 ottobre 2018.

Il giudice

Stefano Moltrasio

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