Interessante sentenza in materia di licenziamento, fallimento e cessionario dell’azienda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, in persona del giudice dott. Stefano Moltrasio, ad esito dell’udienza 24.3.2021 di discussione della causa ai sensi dell’art. 1, comma 57, della legge n. 92/2012 ha pronunziato
S E N T E N Z A
nella causa n. 1367/19 R.G. promossa da
signora XX ,
ricorrente
c o n t r o
YY s.r.l. in amministrazione straordinaria,
resistente
e
Fallimento ZZ Holding s.r.l.
resistente-contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1.
Dal 14.11.1993 al 27.8.2018 XX ha ininterrottamente lavorato come commessa addetta alle vendite (4° liv. CCNL Commercio Terziario) presso il punto vendita di Serravalle Scrivia, da ultimo, di proprietà YY srl.
Con decreto 7.4.2015 del MISE, YY srl è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99.
Il programma di cessione, preceduto dalla procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 47, commi 1 e 4-bis, della legge n. 428/90, ha previsto la cessione a ZZ Holding srl di 55 punti vendita compreso quello di Serravalle Scrivia.
L’accordo, ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/90 e dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 270/99, sottoscritto il 29.6.2018 tra YY srl in AS, ZZ Holding srl e le Organizzazioni Sindacali, ha, sulla base dei criteri di scelta stabiliti, disposto il trasferimento dei rapporti di lavoro presso la cessionaria ZZ Holding srl.
Il 17.7.2018 ZZ Holding srl ha inviato a XX comunicazione relativa al trasferimento del rapporto di lavoro che sarebbe avvenuto “…ai sensi dell’art. 2112 cc, che sarà applicato, così come consentito dalla richiamata normativa, nei termini e con le limitazioni previsti dall’accordo stesso…”.
In particolare, con la suddetta comunicazione è stato precisato che il trasferimento del rapporto di lavoro sarebbe avvenuto, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di cessione, con decorrenza 31 luglio 2018, o data successiva, con le seguenti modalità: qualifica impiegatizia, 4° liv., addetto alla vendita, sede di lavoro Villanova d’Albenga, orario di 28 ore a settimana.
XX ha risposto, con lettera 20.7.2018, significando la volontà di trasferire il rapporto di lavoro presso la cessionaria, ma con sede di lavoro in Serravalle Scrivia, ove era stata collocata sin dall’inizio del rapporto, e rappresentando, dal punto di vista economico, l’impraticabilità della soluzione proposta e dal punto di vista logistico, l’impossibilità di percorrere giornalmente 300 km. per raggiungere la nuova sede di lavoro distante 150 km..
Il 9.8.2018 YY srl ha comunicato a XX la sospensione dell’attività lavorativa con collocazione della lavoratrice in CIGS a zero ore senza rotazione.
Avendo constatato che ad alcuni colleghi è stato assegnato, col passaggio alle dipendenze di ZZ Holding srl, il punto vendita di Serravalle Scrivia, Maria Giacomina XX ha domandato, senza successo, ad entrambe le società la comunicazione del proprio punteggio e analoga richiesta avanzata da CGIL Filcams è rimasta anch’essa inevasa.
YY srl ha, quindi, con lettera pervenuta il 6.9.2018, comunicato alla lavoratrice il licenziamento per riduzione di personale, a causa dell’eccedenza venutasi a creare a seguito della cessione dei complessi aziendali; licenziamento con decorrenza 14.1.2019, intimato ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223/91.
XX, con raccomandata AR recapitata il 16.10.2018, ha impugnato nei confronti di YY srl il licenziamento, offrendo la propria prestazione lavorativa.
Ritenendo nullo il licenziamento, perché contrario a norme di legge interne ed al diritto UE, ovvero, in via subordinata, ritenendo soggettivamente inefficace l’accordo, e ritenendo, infine, illegittimo il recesso, perché intimato da soggetto non legittimato in quanto non più titolare del rapporto, ha agito ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012 per ottenere:
- declaratoria di nullità, annullamento, inefficacia del licenziamento e la continuazione del rapporto di lavoro con ZZ Holding srl ai sensi dell’art. 2112 cc, con reintegrazione del rapporto di lavoro nei confronti di quest’ultima, oltre al risarcimento del danno;
- accertamento della sussistenza in capo a YY srl dell’obbligazione solidale circa il pagamento dell’indennità risarcitoria.
Ha resistito alla domanda la sola YY srl mentre ZZ Holding srl è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio ZZ Holding srl è stata dichiarata fallita e, a seguito della riassunzione del processo, la curatela fallimentare è comunque rimasta contumace.
Con ordinanza 6-7.11.2019 la domanda, non esaminata nel merito, è stata dichiarata inammissibile e improponibile per motivi relativi al rito.
XX ripropone le medesime domande nella presente fase a cognizione piena.
Resiste YY srl.
Il fallimento ZZ Holding srl non si è costituito in giudizio.
- 2.
All’esito dell’udienza di discussione 24.3.2021, la causa è stata trattenuta in decisione nel termine di dieci giorni fissato dal comma 57 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 (cfr. Cass., sez. L, 16.8.2018, n. 20749).
Deve esaminarsi il merito della vertenza, in quanto le eccezioni in rito, sulla base delle quali la fase sommaria è stata chiusa con pronunzia di inammissibilità/improponibilità delle domande, possono essere superate.
La domanda, nei confronti di YY srl, di reintegrazione e di accertamento (non di condanna) dell’obbligazione solidale, con ZZ Holding srl (ora in fallimento), in punto pagamento dell’indennità risarcitoria, oltre obblighi contributivi, considerata nella fase sommaria come domanda nuova e, dunque, come tale dichiarata inammissibile, nella presente fase, a cognizione piena, è ammissibile, anche perché non è altro che lo sviluppo logico-giuridico della domanda volta alla declaratoria di nullità/inefficacia/annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente proprio da YY srl.
Le domande di reintegrazione e di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 18, secondo comma, della legge n. 300/70, svolte nei confronti di ZZ Holding srl in fallimento, a seguito di riassunzione del processo, non sono improponibili.
Innanzi tutto, va chiarito che con la riassunzione è il medesimo processo che prosegue, con la conseguenza che nei confronti del successore della parte colpita dall’evento interruttivo andranno proposte le medesime domande originariamente svolte, per cui non è corretto affermare che dette domande, di reintegrazione e risarcimento danno, siano state proposte sic et simpliciter nei confronti del Fallimento ZZ Holding srl.
Va da sé che, tuttavia, occorrerà valutare se, per effetto della sottoposizione alla procedura fallimentare, si tratti di domande comunque azionabili nei confronti del fallimento ed in quale misura.
Certamente la domanda, svolta nei confronti della procedura fallimentare, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento del diritto al risarcimento del danno sono ammissibili e vanno trattate nella loro naturale sede del giudizio del lavoro; inammissibile, perché di competenza funzionale del giudice fallimentare, è la domanda di condanna della procedura al pagamento di somme di denaro.
Del tutto irrilevante, rispetto alla domanda costitutiva di reintegrazione, è, poi, il fatto che sia o non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, perché ciò prescinde dall’interesse del lavoratore ad ottenere una sentenza di reintegrazione, indipendentemente dal fatto che possa o meno, di fatto, riprendere l’attività lavorativa.
Infine, la declaratoria di improponibilità della “…domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 18, 2° co., Stat. Lav., in solido con ZZ Holding, di YY srl in amministrazione straordinaria…” è probabilmente frutto di una svista, perché la ricorrente non consta abbia mai domandato la condanna di YY srl alla prestazione in oggetto ma, piuttosto, l’accertamento della sussistenza di solidarietà con ZZ Holding srl in merito all’indennità risarcitoria.
- 3.
Tanto premesso, si può esaminare il merito.
XX è impiegata presso YY srl sin dal 1993.
E’ sempre stata addetta al punto vendita di Serravalle Scrivia con contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali.
E’ irrilevante che, come altri dipendenti, per brevissimi periodi non continuativi, sia stata distaccata/comandata, per esigenze organizzative dell’impresa, presso il punto vendita di Villanova d’Albenga: il suo luogo di lavoro è sempre stato in Serravalle Scrivia.
Accade che YY srl viene ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, procedura non avente finalità liquidatoria ma, al contrario, di continuazione o, comunque, non cessazione dell’attività di impresa.
Tralasciando i vari interventi normativi, le direttive comunitarie e la decisione della Corte di Giustizia (sentenza 11.6.2009), alla fattispecie si applica l’ipotesi derogatoria al principio di cui all’art. 2112 cc, contenuta nel comma 4-bis dell’art. 47 della legge n. 428/90, e dunque, l’accordo tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali non potrà derogare all’incondizionato passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario ed alla solidarietà rispetto ai crediti del lavoratore, ma potrà al più rimodulare aspetti dei singoli rapporti di lavoro: inquadramento, orario, mansioni etc.
Ciò, in quanto, per poter derogare agli “inderogabili” principi di cui ai commi primo e secondo dell’art. 2112 cc, l’unica via possibile è la conciliazione con forme e modalità di cui agli artt. 410-411 cpc.
In tal senso, per garantire conformità della normativa interna a quella comunitaria, si è espressa, oltre alla giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione (sez. L, 1.6.2020, n. 10414) che ha stabilito che “in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l’accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione – contenuta del predetto comma 4-bis – “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo”, va letta in conformità al diritto dell’Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all’esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell’ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non “in vista della liquidazione dei beni”, non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa”.
Maria Giacomina XX, con la lettera inviata il 20.7.2018 a ZZ Holding srl, ha confermato e ribadito [per quanto ve ne fosse necessità, posto l’automatismo del trasferimento del lavoratore alle dipendenze della cessionaria (“in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”)], la sua ferma volontà di passare alle dipendenze della cessionaria, ovviamente con le garanzie previste dalla legge e, in particolare, ricordando che la propria sede di lavoro era sempre stata Serravalle Scrivia; per cui non è corretto quanto afferma la difesa di YY srl, secondo cui alla ricorrente non si applicherebbe la disciplina in oggetto perché avrebbe rifiutato il passaggio alle dipendenze di ZZ Holding srl: Maria Giacomina XX è transitata, per effetto dell’accordo di cessione, alle dipendenze di ZZ Holding srl con i medesimi diritti e nella medesima posizione acquisiti nel corso del rapporto di lavoro con la cedente.
In sostanza, una volta concluso l’accordo tra cedente, cessionario ed OO.SS., tutti i lavoratori in forza a YY srl, in possesso dei requisiti stabiliti, sono automaticamente transitati alle dipendenze di ZZ Holding srl nella stessa identica posizione ricoperta presso la cedente, salvo specifiche, non allegate né tanto meno dimostrate, deroghe nei limiti in cui le stesse possano essere ritenute ammissibili.
Pertanto, la ricorrente doveva (anzi deve) considerarsi essere transitata automaticamente (a prescindere dal consenso o dissenso della stessa) alle dipendenze della cessionaria e non poteva, se non con provvedimento illegittimo, essere “retrocessa” alle dipendenze di YY srl, la quale inseriva la XX nell’ambito del licenziamento collettivo, nonostante fosse stata ricompresa, dall’accordo, tra i dipendenti soggetti alle garanzie di cui all’art. 2112 cc.
A fronte della richiesta di mantenere ferma la sede e l’orario di lavoro, il nuovo datore ZZ Holding srl, certamente titolare del c.d. ius variandi, avrebbe dovuto, o contrattare con il singolo lavoratore nuove condizioni, ovvero, in ipotesi di sussistenza dei presupposti legittimanti, dare esso stesso corso, se ritenuto, al licenziamento (individuale, non collettivo) ma, giammai, è bene ribadirlo, “restituire”, come un pacco postale, la dipendente alla società cedente.
- 4.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento.
Deve pronunziarsi sentenza di accertamento della continuazione del rapporto di lavoro presso ZZ Holding srl, con ordine di reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro.
Il licenziamento intimato da YY srl in AS è illegittimo perché pronunziato da soggetto non legittimato, in quanto la ricorrente era, come detto, transitata alle dipendenze di ZZ Holding srl.
In forza della solidarietà conseguente alla cessione di azienda, deve accertarsi e dichiararsi che in punto indennità risarcitoria, costituita dalle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione, parametrate secondo l’ultima retribuzione globale di fatto, oltre versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, sussiste solidarietà tra cedente e cessionaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
- 5.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
- Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda e, per l’effetto, accertata la continuazione del rapporto di lavoro della ricorrente presso ZZ Holding s.r.l., ora in fallimento, ordina la reintegrazione di XX nel posto di lavoro;
dichiara illegittimo il licenziamento intimato da YY s.r.l. in Amministrazione Straordinaria a XX;
accerta e dichiara, in punto indennità risarcitoria, costituita dalle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione, parametrate secondo l’ultima retribuzione globale di fatto, oltre versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, che sussiste solidarietà tra cedente e cessionaria;
condanna, in solido tra loro, YY s.r.l. in Amministrazione Straordinaria e ZZ Holding s.r.l. in fallimento a rimborsare a XX le spese processuali che liquida, secondo la media dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità media, in € 10.000,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 29 marzo 2021.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio