SENTENZA IN MATERIA DI LEASING TRASLATIVO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, prima sezione civile, nella persona del giudice Stefano Moltrasio, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 321/2017 del Ruolo Generale, promossa da:
Banca,
- attrice
c o n t r o
società s.r.l.
convenuta
C O N C L U S I O N I
(omissis)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.- Fatto.
Banca agisce in giudizio per ottenere pronunzia di accertamento della risoluzione di diritto, ovvero di dichiarazione di risoluzione per inadempimento, di contratto di leasing immobiliare per omesso pagamento dei canoni da parte del conduttore.
Conseguentemente, domanda condannarsi società s.r.l. al rilascio immediato dell’immobile e al pagamento di somma ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ. per l’ipotesi di omesso adempimento.
Banca, a sostegno della domanda, ha prodotto copia del contratto e copia del decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, di condanna di società srl al pagamento, per canoni scaduti e insoluti, di € 50.082,91.
Società srl resiste alla domanda e, in via preliminare e pregiudiziale, eccepisce l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, in favore del tribunale di Udine, in forza di specifica clausola contrattuale; nel merito eccepisce la presenza di vizi, costituiti da “…gravi e reiterati fenomeni infiltrativi…”, tali da minare concretamente il godimento dell’immobile, e a tal fine formula domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pari ad € 47.000,00; infine, nel merito ed in via riconvenzionale, rilevato trattarsi di c.d. leasing traslativo, domanda, in caso di pronunzia di risoluzione del contratto, la condanna di Banca alla restituzione dei canoni pagati pari ad € 287.140,00, salvo il diritto dell’attrice all’equo compenso previsto dall’art. 1526 cod. civ..
2.- Diritto.
L’eccezione di incompetenza per territorio deve darsi per non proposta, in quanto la contestazione alla competenza territoriale di questo tribunale, non è stata, dalla convenuta, effettuata in base a tutti i possibili criteri di collegamento derivanti dalla clausola di cui all’art. 10 delle condizioni generali di contratto (Tribunale di Udine e, comunque, criteri stabiliti dall’art. 20 e segg. Del codice di rito civile).
L’inadempimento della convenuta è fuor di dubbio: è la stessa difesa della convenuta, ancora oggi nel possesso dell’immobile, che ammette di aver onorato i canoni solo sino a dicembre 2011.
Comunque, l’inadempimento è attestato dal decreto ingiuntivo, definitivo, con il quale è stato ingiunto alla convenuta il pagamento di € 50.082,91 per canoni scaduti e non pagati.
Trattasi di inadempimento di non scarsa importanza che, attesa la regolare costituzione in mora e richiesta di adempimento, comporta l’accoglimento della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa di Società srl , con conseguente obbligo, in capo alla convenuta, di immediata restituzione dell’immobile oggetto del contratto.
Le eccezioni di merito sollevate dalla convenuta sono infondate.
Nessuna prova è stata fornita circa la presenza di infiltrazioni tali da impedire o, comunque, menomare grandemente l’utilizzo del bene immobile (invero, i capitoli di prova dedotti sono stati giudicati generici e documentali).
I canoni pagati, ai sensi degli artt. 7 e 8 delle condizioni generali di contratto, restano acquisiti in favore della locatrice. Detta pattuizione è vincolate anche a carico di Società srl posto che è stata richiamata espressamente in sede di cessione 15 aprile 2009 (clausola D).
Non sono state esplicitate valide ragioni in base alle quali disporre la riduzione della penale.
Poiché il bene concesso in locazione finanziaria non è stato restituito da società srl , non è possibile calcolare l’eventuale equo compenso di cui all’art. 1526 cod. civ., norma applicabile al caso in esame trattandosi di leasing traslativo e non finanziario (in tal senso: Cass., sez. VI-III, ord. 20.9.2017, n. 21895 “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto”).
Avuto riguardo alla condanna alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria, deve fissarsi, tenuto conto del valore della causa, della natura della prestazione, del protrarsi dell’inadempimento e del danno prevedibile dalla ulteriore mancata consegna, ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., il versamento, a carico di Società srl ed in favore di Banca , dell’importo di € 3.000,00 mensili.
La soccombenza regola le spese.
- Q. M.
il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta le eccezioni preliminari formulate da Società s.r.l.;
2) accertato l’inadempimento di Società s.r.l. al pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto n. 300092/3 (già 300092/1), dichiara la risoluzione di detto contratto per fatto e colpa di società s.r.l.;
3) conseguentemente, dichiara tenuta e condanna Società s.r.l. al rilascio immediato, in favore di Banca , dell’immobile, libero da persone e da cose;
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte da Società s.r.l.;
5) fissa, ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., per ogni mese di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di restituzione dell’immobile di cui al superiore punto 3),a carico di Società s.r.l. ed in favore di BANCA S.p.A., la somma di € 3.000,00;
6) condanna Società s.r.l. a rimborsare a Banca S.p.A. le spese processuali che liquida in € 286,00 per anticipazioni ed in € 10.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Alessandria, addì 3 ottobre 2019.
Il giudice
Stefano Moltrasio