UN CASO PARTICOLARE IN MATERIA DI DERIVAZIONE ACQUA

2234/17 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Alessandria, prima sezione civile, nella persona del giudice Stefano Moltrasio, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 2234/17 del Ruolo Generale, promossa da:

Azienda Agricola X elettivamente

attrice

c o n t r o

Società B

convenuta

 

(omissis)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

  • 1.

Giovanni Pastorino, titolare dell’azienda agricola, svolgente attività di accrescimento di materiale ittico, dallo stadio embrionale all’età adulta, e destinato al ripopolamento delle acque pubbliche mediante immissione in fiumi e torrenti, agisce nei confronti diSocietà B. per ottenere il risarcimento del danno da mancato guadagno e perdita di chance, per effetto del rilascio da parte della Provincia di Alessandria, a favore della convenuta, della concessione di derivazione dell’acqua dei torrenti Rio Tovo e Rio Borghina, unici affluenti del torrente Besante, utilizzato da esso attore per l’allevamento delle trote, per la realizzazione di una centralina idroelettrica a monte.

Espone l’attore che la concessione di derivazione d’acqua e il procedimento per la costruzione della centralina idroelettrica, lo avrebbero danneggiato perché la Società di Pesca Sportiva Dilettantistica SPSD Masone-Genova, non appena saputo della realizzazione dell’opera, ha interrotto le trattative in corso per l’acquisto dell’impianto ittico.

Non solo, ma il prelevamento dell’acqua dai torrenti a monte determinerà, a detta dell’attore, l’impossibilità di proseguire l’attività in oggetto a causa della presumibile diminuita portata del torrente Besante, con ulteriore danno.

Resiste alla domanda la società B

La convenuta, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; nel merito, respinge ogni addebito osservando che i paventati pericoli di diminuzione della portata idrica del torrente Besante sono insussistenti, trattandosi di un impianto mini-idroelettrico, e che, comunque, la mera presentazione di una richiesta di concessione alla P.A. nonché il rilascio della stessa, non possono di per sè costituire atto illecito.

  • 2.

Secondo la Corte di Cassazione (sez. I, 10.2.1971, n. 350), sussiste la competenza dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, a norma dell’art. 140, lett. d), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nell’ipotesi in cui colui che assume di aver subito danni in conseguenza dell’esecuzione o della manutenzione di opere idrauliche, di bonifica o di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, senza lamentare la commissione di alcun fatto illecito, ma deducendo unicamente l’esistenza di un rapporto di causalità fra l’esecuzione dell’opera e i danni subiti, mentre la competenza appartiene ai tribunali ordinari se a fondamento della domanda di risarcimento viene dedotto un fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..

Anche se viene fatto riferimento a preteso risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., interpretando complessivamente l’atto introduttivo, si evince chiaramente come tale preteso danno, presente e futuro, lamentato, sia dall’attore posto quale conseguenza immediata e diretta della derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche dei torrenti Rio Tovo e Borgina, da parte della convenuta, a ciò abilitata in forza della concessione di derivazione d’acqua, per la costruzione e l’esercizio della centralina idroelettrica.

Il recesso dalle trattative da parte della Società di Pesca Sportiva di Masone, con la perdita da parte dell’attore della possibilità di alienare l’azienda ittica, il futuro deprezzamento dell’azienda medesima, non più appetibile in dipendenza della realizzazione della centralina idroelettrica, nonché la paventata moria di pesci, soprattutto nei mesi estivi, in conseguenza della ridotta portata del torrente Besante, a seguito del prelievo di acqua a monte, si collocano, nel contesto dell’atto introduttivo, come conseguenze, non già di un comportamento illecito della convenuta, ma della presa d’acqua e della realizzazione della centralina idroelettrica del tutto legittime, perché oggetto di concessione da parte della Pubblica Amministrazione.

Neppure, viene in luce, alcun aspetto attinente la legittimità o meno della concessione, sì che neppure viene domandata la disapplicazione dell’atto amministrativo.

In conformità al principio espresso dalla Corte di Cassazione, deve dichiararsi la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, avanti il quale la causa andrà riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza.

La natura della causa e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.

  1. Q. M.

il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone:

1) dichiara la propria incompetenza, competente essendo il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino;

2) assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino;

3) compensa le spese processuali.

Così deciso in Alessandria, addì 23.1.2020.

Il giudice

Stefano Moltrasio

Call Now Button