SENTENZA IN TEMA DI FURTO DI CARTA DI CREDITO

 

n. 939/2019 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Alessandria, prima sezione civile, nella persona del giudice Stefano Moltrasio, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 939/2019 del Ruolo Generale, promossa da:

Xxx ,

attore

c o n t r o

Banco … S.p.A.,

convenuta

 

…omissis…

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

  • 1.

…omissis….

  • 2.

Nell’anno 2018  Xxx era titolare di carta di credito Visa appoggiata su conto acceso presso Banco …  S.p.A..

Afferma che il 23.3.2018 avrebbe subito il furto della carta di credito ad opera di ignoti, mentre si trovava presso la palestra Pianeta Sport di Alessandria, via Moccagatta.

Afferma, in particolare, che gli sarebbe stata sottratta, dalla borsa che aveva lasciato nello spogliatoio della palestra, mentre era intento a svolgere attività fisica, la chiave dell’armadietto, all’interno del quale era custodita la chiave dell’automobile, che aveva posteggiato all’esterno della palestra, al cui interno, nel bagagliaio, aveva lasciato il giaccone con all’interno il portafoglio ove vi era la carta di credito.

Afferma che, oltre alla carta di credito, gli sarebbe stata sottratta anche la tessera sanitaria.

Afferma, inoltre, che, dopo la sottrazione gli autori del fatto avrebbero nuovamente riposto la chiave dell’automobile nell’armadietto e la chiave dell’armadietto nella borsa.

L’attore, afferma infine, che si sarebbe accorto della sottrazione solo il giorno seguente e che gli sarebbero stati sottratti € 6.780,32.

La richiesta di rimborso della somma in oggetto veniva respinta da Banco …  S.p.A. perché Xxx non avrebbe custodito adeguatamente la carta di credito.

Resiste alla domanda Banco ….  S.p.A. concludendo per il rigetto della stessa.

  • 3.

Dalle stesse conclusioni rassegnate dall’attore, sin dall’atto introduttivo del giudizio, risulta evidente che il presupposto della domanda di condanna di Banco … S.p.A. al rimborso dell’importo di € 6.780,32, è costituito dal previo accertamento del furto della carta di credito, secondo la ricostruzione narrata in atti.

E le conclusioni rassegnate dall’attore sono del tutto logiche: accertare il furto della carta di credito ad opera di ignoti, da cui ne è conseguito l’indebito utilizzo, con conseguente obbligo di restituzione dell’importo di € 6.780,32, stante l’assenza di colpa dell’attore medesimo in punto custodia della carta.

L’art. 2697 cod. civ. prescrive che è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

L’avvenuto furto della carta di credito è fatto posto a fondamento della domanda di condanna di Banco … S.p.A. al pagamento dell’importo di € 6.780,32.

Questo principio è “temperato” da altro principio, di natura processuale, valevole solo all’interno del processo, in forza del quale solo i fatti controversi necessitano di prova.

L’art. 115 cod. proc. civ., modificato nel 2009 in aderenza a costante orientamento della Corte di Cassazione, consente al giudice di porre a fondamento della decisione “…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Tuttavia, non qualsiasi fatto non contestato può essere posto a fondamento della decisione, ma, solamente i fatti noti alla parte, perché presente, perché partecipe, perché edotta.

Quando, secondo le allegazioni non provate, Xxx avrebbe subito il furto della carta di credito, non solo, non erano presenti testimoni, ma neppure era presente un soggetto titolare del potere di rappresentanza di Banco …. S.p.A..

Ecco, allora, che il fatto presupposto della domanda, in quanto non noto alla convenuta, deve essere provato dall’attore, non essendo a tal fine utile la non contestazione.

Peraltro, nella comparsa di risposta, Banco … S.p.A. prende, seppur comprensibilmente in maniera generica, posizione sulla ricostruzione dei fatti proposta dall’attore, ritenendola “…sfornita di prova alcuna” (pag. 6, rigo 8).

Di recente la Corte di Cassazione (sez. L, ord. 4.1.2019, n. 87) ha confermato un proprio precedente (sez. III, 18.7.2016, n. 14652), ribadendo a chiare lettere che “l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”.

Quindi, Banco … S.p.A. non ha, rispetto al fatto storico della consumazione del furto della carta di credito in danno di Maurizio Xxx, l’onere di contestare alcunché, perché fatto ad essa ignoto; quindi, secondo il principio del riparto dell’onere della prova,  Xxx avrebbe dovuto, innanzi tutto, provare il presupposto della domanda e cioè di aver subìto, con le modalità minuziosamente descritte, il furto della carta di credito.

Va ribadita l’assoluta inutilità delle prove orali dedotte dall’attore, perché non volte a fornire dimostrazione del fatto presupposto, e cioè dell’avvenuta consumazione del furto con le modalità descritte nell’atto di citazione, ma di altri fatti.

La domanda deve, pertanto, essere rigettata.

La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.

  1. Q. M.

il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone:

1) rigetta la domanda;

2) condanna  Xxx a rimborsare a Banco … S.p.A. le spese processuali che liquida in € 2.700,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA.

Così deciso in Alessandria, addì 30 giugno 2020.

Il giudice

Stefano Moltrasio

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