REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all’udienza 4.1.2022 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato

S E N T E N Z A

nelle cause riunite nn. 601/17 e 707/17 R.G.L. rispettivamente promosse da:

CONSORZIO ,

ricorrente

e da

soc. coop. a r.l.,

ricorrente

contro

INPS e SCCI S.p.A., rappresentati e difesi dall’avv. Marcella Cataldi dell’Avvocatura INPS

resistenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Consorzio:

Voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis,

In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, e per i motivi tuti esposti in atti, che nessuna somma per nessun titolo e\o ragione è dovuta da parte dell’esponente a favore dell’INPS e per l’effetto revocare e\o annullare il decreto ingiuntivo opposto e disporre il conseguente sgravio dal ruolo;

In via subordinata: nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni di credito avversarie, e salvo il gravame, annullare e\o revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare l’eventuale pronuncia di condanna alla minore somma effettivamente accertata come dovuta in corso di causa.

In ogni caso si insta per la condanna della controparte alla integrale refusione delle spese di lite”.

Per La  soc. coop. a r.l.:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie formulate con l’odierno ricorso, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte in essa formulate, contrariis reiectis:

-in via principale, ritenuta e dichiarata la illegittimità e infondatezza -e previo occorrendo annullamento e/o disapplicazione- del contenuto tutto del Verbale di accertamento INPS n. 2016011204/DDL del 4.10.2016 notificato all’esponente a mezzo posta in data 14.10.2016, per l’effetto e comunque, accertare e dichiarare che nulla degli importi ivi indicati e/o delle pretese contributive e sanzionatorie ivi contenute è dovuto da La  Soc. Coop. all’INPS a tele e/o a qualsivoglia altro titolo;

-in via di mero e denegato subordine e salvo gravame, in relazione agli eventuali contributi previdenziali per i quali l’INPS dovesse fornire rigorosa prova della debenza, applicare le sanzioni civili per la ipotesi di omissione ai sensi dell’art. 1, co. 217, lett. a) della legge n. 388/2000 e s.m.i., in luogo di quelle per evasione.

Con le eventuali pronunce necessarie, opportune e/o conseguenti.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre c.p.a. ed IVA”.

Per INPS e SCCI S.p.A.:

Si conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso, illegittimo ed infondato e, per l’effetto, sia confermato il Decreto Ingiuntivo 166/2017 del Tribunale di Alessandria; in subordine, si chiede che l’opponente sia condannato a quella differente somma che dovesse risultare in corso di causa.

Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

  • 1.

Il 3 giugno 2016 personale ispettivo INPS ha dato corso ad accesso presso xx  S.p.A. in Tortona, ove operava personale appartenente a Coop al fine della verifica degli adempimenti contributivi.

All’esito della verifica, è stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione, datato 4.10.2016 e notificato a coop il 16.10.2016, con il quale è stato addebitato l’importo di € 366.695,35 per contributi previdenziali e di € 155.389,85 per sanzioni e interessi di mora.

Sul ricorso in via amministrativa il Comitato competente non si è pronunziato nel termine di legge, e si è dunque formato il silenzio-diniego.

Coop  ricorre in giudizio per ottenere sentenza di accertamento negativo degli importi pretesi dall’INPS con il verbale in oggetto.

Allega:

  • di operare nel settore dei servizi integrati e multiservizi (pulizia, movimentazione interna di materiali, facchinaggio) dall’aprile 2009;
  • di aver dovuto affrontare, pochi mesi dopo la costituzione, una grave crisi derivante dalla difficile congiuntura mondiale;
  • che la produttività oraria dei propri soci lavoratori (€ 13,00) era inferiore al costo medio orario (€ 13,92);
  • di avere, sin dall’inizio, operato quasi esclusivamente per– Consorzio , di cui essa La coop fa parte;
  • che il Consorzio ha sempre applicato ad essa coop  una riduzione del 3% sui corrispettivi degli appalti stipulati con i committenti
  • che le tariffe applicate dal Consorzio si sono sin da subito mostrate inadeguate;
  • che il costo del lavoro rappresenta il 90% dei propri costi;
  • che, al fine di evitare riduzione del personale o chiusura anticipata, è stato deliberato, in data 30.11.2009, lo stato di crisi con provvedimenti sui livelli retributivi: blocco delle retribuzioni, riduzione dei giorni di ferie, riduzione al 50% della tredicesima, riduzione 30% della quattordicesima;
  • di avere, negli anni a seguire, registrato riduzioni del costo del lavoro;
  • che lo stato di crisi è stato prorogato anche per gli anni 2011 e 2012;
  • che per l’anno 2013, essendosi acuita la crisi generale, lo stato di crisi è stato nuovamente deliberato con ulteriori correttivi;
  • che solo nel 2015 si è registrato un aumento del risultato di gestione;
  • che, quindi, per l’anno 2016 lo stato di crisi è stato mantenuto con aggiornamento in melius rispetto al periodo precedente.

Tanto premesso, ritenendo l’onere della prova di quanto affermato dal personale ispettivo, a carico esclusivo ed integrale dell’INPS, conclude per l’accertamento dell’insussistenza delle pretese di cui al verbale impugnato e, in via subordinata, per la derubricazione dell’evasione contributiva in omissione contributiva, con rimodulazione delle sanzioni civili.

In forza del principio contenuto nell’art. 29 D.Lgs. n. 276/03, l’INPS ha chiesto ed ottenuto, per l’importo relativo ai soli contributi (€ 366.695,35), decreto ingiuntivo n. 166/17 nei confronti del Consorzio .

Consorzio  ha opposto il provvedimento monitorio e, formulata eccezione preliminare di indeterminatezza della domanda di emissione del decreto ingiuntivo, contesta, analogamente alla Coop , la fondatezza delle pretese, nel merito, dell’INPS, ripercorrendo in fatto la vicenda relativa allo stato di crisi della coop.

Nel merito, contesta l’applicabilità del CCNL Trasporti Marci e Spedizioni, ritiene insussistente la responsabilità solidale, eccepisce la prescrizione e la decadenza per decorso del termine biennale, eccepisce l’inestensibilità del regime di cui all’art. 29 cit. al recupero dei benefici contributivi fruiti dalla coop per omesso rispetto delle condizioni di cui ai commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/06, chiede l’operatività del beneficio di escussione dell’obbligata principale Coop.

Resiste alla domanda l’INPS di cui chiede l’integrale rigetto.

I due procedimenti, per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e parzialmente soggettiva, sono stati riuniti.

  • 2.

CONSORZIO è un consorzio, cui fanno capo alcune cooperative, tra cuila coop , che svolge la funzione di collettore di appalti che conclude con società terze  e che provvede a “distribuire” alle varie cooperative consorziate, secondo le rispettive sfere di competenza, in ragione delle capacità e organizzazione, riservando per sé una percentuale (nel caso in esame, del 3%) sul corrispettivo versato dalle singole società.

Le cooperative consorziate, quindi, non hanno alcun potere contrattuale: ricevono dal Consorzio   gli appalti, con le modalità ed i prezzi contrattati dal Consorzio , previa decurtazione della predetta quota del 3%, configurabile come una sorta di provvigione sul prezzo per l’attività di intermediazione svolta, meglio, come corrispettivo per l’attività di intermediazione nel singolo contratto di appalto.

E in ciò sta il profitto del Consorzio , rispetto al quale si dirà oltre, avuto riguardo alla qualità di imprenditore del Consorzio  medesimo.

La vicenda oggetto di causa si lega, da un lato alla posizione di CONSORZIO e, dall’altro, all’attività in concreto svolta da Cooperativa, singola consorziata che riceve lavoro (sotto forma di appalti) grazie al solo intervento di CONSORZIO ed è tenuta a rispettare i prezzi negoziati da CONSORZIO e la quota del 3% trattenuta da CONSORZIO sul corrispettivo.

Cooperativa, nel proprio atto introduttivo, conferma le considerazioni che precedono (lavora quasi esclusivamente, forse sarebbe meglio dire, esclusivamente, per CONSORZIO che fa da collettore di appalti e del quale fa parte insieme ad altre cooperative; non ha potere contrattuale, perché i contratti sono conclusi da CONSORZIO che offre al consorziato di turno le tariffe ricevute dal committente ridotte del 3%).

Ancora, Cooperativa, sempre nell’atto introduttivo, sa perfettamente che, con la decurtazione del corrispettivo per effetto della provvigione, l’appalto non è per nulla remunerativo, ma spera, così si esprime il ricorso introduttivo, di aumentare, non si sa bene come, la produttività dei propri dipendenti attraverso una non meglio specificata “maggiore esperienza”; e di questo è, peraltro, perfettamente consapevole anche CONSORZIO, come emerge dal rispettivo ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.

E’ in questo contesto che si inserisce lo stato di crisi disconosciuto come tale dal personale ispettivo INPS, con ogni conseguenza in termini di minor contribuzione.

Ribadita la piena consapevolezza dell’organo amministrativo di Cooperativa circa la non remuneratività, in partenza, sin dall’inizio, dei corrispettivi degli appalti assegnatile da CONSORZIO, tanto è vero che è la stessa difesa della cooperativa che nel ricorso introduttivo ammette che non sarebbe stata competitiva laddove avesse offerto a CONSORZIO le proprie prestazioni ad un prezzo sufficiente a coprire interamente i costi (punto 17 a pag. 6), l’unica strada percorribile, accanto alla liquidazione o alla procedura di insolvenza, era quella, poi di fatto percorsa, di far ricadere le conseguenze dell’inevitabile deficit sul costo del lavoro e sugli oneri contributivi, mediante il ricorso alla pretesa (meglio, apparente) situazione di crisi aziendale.

Di fatto, nel caso in esame non può ragionevolmente ritenersi sussistente lo stato di crisi in forza del quale ridurre salari e oneri contributivi.

L’art. 6, comma 1 lett. d), della legge 3.4.2001, n. 142 prevede che le società cooperative debbano dotarsi di un regolamento, approvato dall’assemblea, che, tra le altre cose, preveda “l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili”.

Tale norma presuppone, ovviamente, non solo e non tanto che la crisi debba essere intesa come situazione imprevedibile, eccezionale e transitoria (perché, altrimenti, si rientrerebbe nel concetto di insolvenza), ma che la stessa non sia connaturata con la stessa sola attività svolta dalla cooperativa, perché, altrimenti, non di crisi si può parlare, ma di cronica situazione di impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio.

In sostanza, altro è operare liberamente sul mercato, cercando di raggiungere (e raggiungendo) l’obiettivo del pareggio di bilancio, funzionale a coprire i costi conseguenti all’esercizio dell’attività, ed essere ad un certo punto investiti da una crisi determinata da fattori esterni (aumento dei costi, diminuzione delle commesse, mutamenti del mercato, perdite su crediti), altro è operare sin dall’inizio, sin dalla propria costituzione, sotto costo perché mero strumento operativo di altro soggetto (CONSORZIO) che, oltre a decidere il corrispettivo dell’appalto ne trattiene una sensibile quota a proprio esclusivo profitto.

Si capisce, allora, che, mentre nel primo caso si potrà parlare di crisi, così come intesa dall’art. 6 cit., legittimante il ricorso a misure straordinarie, eccezionali e temporanee in vista del riallineamento tra costi e ricavi, nel secondo caso la crisi è, di fatto, parte integrante dello stesso approccio della cooperativa al mercato, insomma si potrebbe dire endemica e, dunque, non legata a fattori esterni di mercato, ma imposta dalle stesse concrete modalità operative, quasi si trattasse delle conseguenze di una iniziativa imprenditoriale avventata.

Il tentativo di giustificare lo stato di fatto con il riferimento alla crisi economica conseguente al fallimento Lehman Brothers è di poco momento, se non altro perché solo affermato ma non dimostrato; anzi, le modalità operative della cooperativa ricorrente dimostrano esattamente il contrario, e cioè che ha operato sin dall’inizio in regime di squilibrio finanziario a prescindere da sconvolgimenti globali di mercato.

E’ sufficiente, infatti, osservare che Cooperativa, costituita il 2.4.2009, ha iniziato ad operare il 3.6.2009 e, immediatamente dopo l’estate, a distanza di pochissimo tempo, ha mostrato di non poter operare in regime di equilibrio finanziario, tanto qualche mese dopo, con assemblea del 30.11.2009, è stato deliberato lo stato di crisi.

I tempi attestano, ancora una volta, che non si è trattato di un’evenienza eccezionale, inaspettata, transitoria, ma di una situazione di squilibrio finanziario in re ipsa, dipendente dalle sole modalità operative della cooperativa nel ristrettissimo ambito in cui si è trovata sin dall’inizio ad operare (solo appalti attribuiti da CONSORZIO, con prezzi imposti e riduzione del 3% a favore di CONSORZIO).

E ciò è confermato dai successivi sviluppi, che mostrano come per anni sia stato necessario, per poter arrivare ad operare in sostanziale pareggio, sacrificare elementi retributivi e contributivi, ponendo così a carico di terzi (i soci lavoratori e l’INPS) le conseguenze di scelte operative non particolarmente brillanti.

Non solo, ma convincente e condivisibile appare altresì quanto evidenziato dal personale ispettivo, avuto riguardo al concreto contenuto delle deliberazioni assembleari, con le quali sono state adottate le misure volte a far fronte allo stato di crisi.

In particolare, le deliberazioni assembleari in oggetto, lungi dal rappresentare in maniera chiara ed esplicita le ragioni ed i presupposti in forza dei quali si sarebbe determinata la crisi (contrazione degli ordini, perdite su crediti, mutamenti del mercato, riduzione dei ricavi), contengono formule stereotipate riferite genericamente ad una perdita di competitività non rapportata, tuttavia, ad alcun dato emergente dal bilancio.

Al contrario, dall’esame dei bilanci effettuato dal personale ispettivo, è risultato, probabilmente grazie alle misure messe in atto sin dal novembre 2009, un trend positivo di crescita negli anni a seguire, non legittimante l’adozione delle misure straordinarie e, soprattutto, temporanee di cui all’art. 6 cit.

Altro aspetto esaminato dal personale ispettivo INPS, riguarda l’applicabilità ad alcuni soci lavoratori del CCNL Trasporti e Logistica in luogo del CCNL Multiservizi.

Latris Said, amministratore unico di Cooperativa dal marzo 2013, ha dichiarato che Cooperativa è consorziata CONSORZIO da cui riceve in affidamento i lavori; che Cooperativa opera negli appalti; che i soci negli appalti svolgono attività di pulitore e di facchinaggio; che è loro applicato il CCNL Imprese di pulizia Multiservizi; che nell’appalto Logista sono impiegati 19/20 lavoratori di cui 3/4 svolgono attività di pulizie mentre gli altri sono addetti al magazzino; che nell’appalto De Fonseca i soci sono impiegati in attività di facchinaggio; che nell’appalto xx sono impiegati una trentina di soci, di cui uno solo svolge attività di pulitore mentre dei 29 rimanenti 6/7 sono carrellisti e gli altri svolgono attività di facchinaggio.

Sulla base di queste dichiarazioni, debitamente acquisite dal personale ispettivo e non specificamente contestate dalla ricorrente, risulta evidente che per i dipendenti indicati dall’amministratore unico non sia stata corretta l’applicazione del CCNL Pulizia Multiservizi, essendo detti soci impiegati in attività di facchinaggio, di magazziniere e non di addetti alle pulizie.

Per detti lavoratori, indicati dal personale ispettivo, impiegati di fatto nella movimentazione merci e denunciati come facchini o carrellisti, risulta corretta l’applicazione, con inquadramento ai livelli V e VI, del CCNL Merci e Trasporto, in luogo del CCNL Pulizia Multiservizi.

Per quanto riguarda, poi, i conteggi effettuati dal personale ispettivo, esplicitati nel verbale e relativi allegati, la contestazione circa la correttezza degli stessi è stata estremamente generica (pag. 17 del ricorso introduttivo) e, quindi, come tale non idonea a far ritenere non formalmente e sostanzialmente corretti detti conteggi.

La contestazione limitata all’affermazione secondo cui “…la esattezza e correttezza degli importi contenuti negli all. A, B e C, al Verbale, invero del tutto incomprensibili e che comunque vengono qui integralmente contestati anche nel quantum”, senza alcuna preConsorzio indicazione delle ragioni per le quali detti calcoli non sarebbero corretti e delle ragioni per le quali si ritengono detti calcoli frutto di errori, comporta l’adesione ai conteggi così come esplicitati dal personale ispettivo, non essendo stati dalla ricorrente offerti elementi specifici e concreti da cui desumere l’erroneità dei calcoli stessi.

Infine, quanto alla posizione di Cooperativa, resta da esaminare l’eccezione relativa alla omissione e non evasione contributiva.

In presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, si ha omissione contributiva nell’ipotesi di mancato versamento dei contributi, mentre si realizza la più grave fattispecie dell’evasione, allorquando sia carente anche uno solo degli adempimenti ritenuti necessari ai sensi di legge.

Nel caso in esame il pagamento di contribuzione in misura inferiore al dovuto è stato causato, non già dall’omessa registrazione o denunzia, bensì da una errata interpretazione della normativa in materia di crisi e di inquadramento di alcuni lavoratori rispetto al corretto CCNL applicabile in ragione delle mansioni effettivamente svolte.

Pertanto, non ricorre l’ipotesi di evasione, contestata dal personale ispettivo INPS, ma la più lieve, in termini sanzionatori, fattispecie di omissione e, sotto tale profilo, il ricorso di Cooperativa deve essere accolto.

  • 3.

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di CONSORZIO, e oggetto dell’opposizione di cui al procedimento n. 601/17 RGL, riguarda la richiesta di pagamento dei soli contributi addebitati a Cooperativa, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/03.

Parte delle eccezioni sollevate da CONSORZIO sono state già risolte, in quanto identiche a quelle sollevate da Cooperativa, per cui l’esame delle argomentazioni difensive dell’opponente andrà limitato, oltre che all’applicabilità al caso concreto della responsabilità solidale di cui all’art. 29 D.Lgs. n. 276/03, alle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti formali e di decadenza per decorso del biennio dalla cessazione dell’appalto.

Sull’applicabilità a CONSORZIO del principio di solidarietà, limitatamente ai contributi, non anche alle sanzioni, previsto dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/03, si osserva che CONSORZIO ha veste giuridica di consorzio e nelle proprie difese si qualifica come consorzio con attività interna, per cui, a suo dire, non sarebbe un imprenditore perché si limiterebbe ad attività, senza scopo di lucro, di ricerca di appalti da affidare alle cooperative proprie consorziate.

Se fosse vero, CONSORZIO non dovrebbe, perché non imprenditore, rispondere in via solidale secondo quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/03.

Ma non è così.

I contratti con i committenti, ad una attenta lettura, risultano essere stipulati personalmente e direttamente da CONSORZIO e prevedono tutti gli elementi naturali ed accidentali, per cui non necessitano, da parte della singola cooperativa consorziata, di integrazioni o modificazioni.

Quindi CONSORZIO non stipula per le cooperative consorziate ma stipula in prima persona.

Contratta il tipo di prestazione, garantisce di essere in possesso dei macchinari necessari per lo svolgimento delle prestazioni, si impegna ad utilizzare personale qualificato e idoneo allo svolgimento delle mansioni, riceve, alle scadenze dal committente, il pagamento del corrispettivo, garantisce la buona esecuzione del servizio.

Nei contratti stipulati con la committenza non si fa riferimento, probabilmente perché la committenza “preferisce” non rischiare un coinvolgimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/03 o dell’art. 1676 cc, all’affidamento dei servizi appaltati a cooperative consorziate.

Successivamente CONSORZIO, in ragione di proprie scelte organizzative e tenuto conto degli impegni correnti delle singole consorziale, affida l’esecuzione in concreto delle prestazioni ad una cooperativa consorziata, dando le disposizioni del caso, effettuando essa stessa i pagamenti e, soprattutto, trattenendo per sé la percentuale del 3% a titolo di corrispettivo per la propria attività, da calcolarsi sul monte dei corrispettivi incassati dai committenti (e riversati alla singola cooperativa consorziata, previa decurtazione della suddetta percentuale).

L’attività di intermediazione, a scopo di lucro, nella fornitura a terzi di servizi, fa di CONSORZIO, di fatto e a prescindere dalla veste giuridica di consorzio con attività interna o meno, un imprenditore in quanto esercita, a scopo di profitto, un’attività economicamente valutabile e, soprattutto organizzata, costituita dall’affidare, evidentemente in subappalto, perché riserva per sé una percentuale del corrispettivo, come nella quasi totalità dei subappalti di opere o servizi, alle cooperative consorziate l’esecuzione dei servizi.

La natura (anche) imprenditoriale dell’attività svolta da CONSORZIO, comporta l’applicabilità a pieno titolo dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/03 che, appunto, parla di “committente imprenditore”, di appaltatore e di subappaltatore.

E sull’applicabilità della disciplina della solidarietà, di cui all’art. 1676 cc e 29 D.Lgs. n. 276/03, all’ipotesi del subappalto non pare esservi dubbio nella giurisprudenza di legittimità, anche avuto riguardo alla posizione dei consorzi: “La tutela speciale prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall’art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall’appalto, sia in considerazione della “ratio” della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell’appaltatore, esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto” (sez. L, 20.6.2018, n. 16259); “La previsione contenuta nell’art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della “ratio” della norma, che è ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi e che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate potesse essere qualificato in termini di mandato, affermando che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il consorzio andava considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale andava riguardata come un caso di subappalto)” (sez. L, 16.10.2017, n. 24368); “Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall’essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento” (sez. L, 8.10.2019, n. 25172); “L’art. 141, comma quarto, prima parte, d.P.R. n. 554 del 1999, in materia di appalto di lavori pubblici, nel prevedere che l’affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria – costituita da imprese artigianali individuali – alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall’art. 1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto – tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza – di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi – ricorre, identica, nell’appalto e nel subappalto” (sez. L, 7.3.2008, n. 6208); “La disposizione dell’art. 1676 cod. civ. – in base alla quale i dipendenti dell’appaltatore hanno azione diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l’appaltatore, per conseguire quanto loro dovuto per l’attività prestata nell’esecuzione dell’appalto – si applica anche al subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 141 del d.P.R. n. 554 del 1999, sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, nell’appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro” (sez. L, 22.6.2012, n. 10439).

CONSORZIO, pertanto, risponde solidalmente con le proprie cooperative consorziate, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/03, per i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, e per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dei contratti di appalto/subappalto.

L’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo è infondata.

Il provvedimento monitorio è stato richiesto ed emesso, ai sensi dell’art. 635 cpc, sulla base degli accertamenti effettuati dal personale ispettivo INPS.

Anche l’eccezione di decadenza per decorso del biennio previsto dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/03 non è fondata in quanto gli appalti sui quali è stata basata la verifica dei funzionari INPS, al momento dell’accesso, erano ancora in corso e l’INPS ha comunque notificato il decreto ingiuntivo entro il citato termine biennale di decadenza.

Le altre argomentazioni difensive di CONSORZIO sono state, come detto, già analizzate avuto riguardo al ricorso presentato da Cooperativa.

L’opposizione al decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere rigettata, con conferma del provvedimento monitorio.

  • 4.

La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.

  1. Q. M.

il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:

in parziale accoglimento del ricorso n. 707/17 RGL, riconosciuta l’ipotesi di omissione contributiva, accertata l’erroneità del calcolo delle sanzioni civili, dichiara le stesse dovute nella misura e secondo il calcolo di cui all’art. 116, comma 8 lett. a), della legge n. 388/00;

rigetta per il resto;

quanto al ricorso n. 601/17 RGL, rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 166/17;

condanna Cooperativa soc. coop. e CONSORZIO a rimborsare all’INPS le spese processuali che liquida in € 15.000,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti.

Motivazione in sessanta giorni.

Alessandria, 4 gennaio 2022.

Il giudice del lavoro

      Stefano Moltrasio

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