REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all’udienza 7 luglio 2022 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A
nella causa n. 825/19 R.G.L. promossa da:
XX
ricorrente
c o n t r o
YY S.p.A.,
resistente
e
Fallimento BBB s.r.l. in liquidazione,
resistente
con la chiamata in causa di
Fallimento AAA s.r.l. in liquidazione,
terzo chiamato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- L’arch.xx, premesso di aver ricoperto carica di consigliere delegato di …… società già appartenuta al gruppo ………, dal luglio 2007 all’aprile 2011, con deleghe in materia di progettazione, coordinamento e direzione lavori delle opere civili di costruzione di impianti e di fabbricati nonché la gestione delle relazioni con le amministrazioni e gli enti, di avere, in epoca successiva e dopo l’interruzione del predetto rapporto organico, assunto la carica di presidente e amministratore delegato di …… società controllata da ……….Italia srl e anch’essa rientrante nel Gruppo…………., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con firma libera e disgiunta, di aver partecipato a svariate riunioni nel corso del 2018, funzionali al trasferimento del ramo di azienda del gruppo ……………….., relativo al c.d. “perimetro bio”, trasferimento efficace dal 1° novembre 2018, di aver percepito, per tutto il periodo di svolgimento dei rapporti citati, un compenso annuale lordo di € 200.000,00, erogato con emissione di cedolini mensili dalle società in oggetto, tanto premesso, domanda, anche previo accertamento di parziale simulazione degli incarichi in oggetto: (I) l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con …… (già …….., oggi bbb in fallimento) dal 16 luglio 2007 al 31 ottobre 2018, con qualifica di dirigente e applicazione, previo relativo inquadramento, del CCNL Dirigenti Industria; (II) l’accertamento dell’avvenuta maturazione, in base alla retribuzione lorda annuale di € 200.000,00, del TFR da determinarsi secondo i parametri del CCNL dianzi richiamato; (III) l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato dirigenziale con YY SpA, in forza della cessione del ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cc; (IV) la condanna di YY SpA alla corresponsione della retribuzione arretrata con decorrenza dalla cessione del ramo di azienda; (V) l’accertamento dell’avvenuta cessione, in uno con il rapporto di lavoro, del credito per TFR maturato; (VI) in subordine, pronunziarsi sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cc, che produca gli effetti previsti dall’art. 2112 cc, con ogni conseguente obbligo a carico di YY SpA; (VII) l’accertamento, in caso di reiezione della domanda principale, dell’avvenuto trasferimento in capo a YY SpA, per effetto della proposta di acquisto del ramo d’azienda, anche del rapporto di collaborazione autonoma facente capo ad esso ricorrente, con condanna di YY SpA al pagamento degli emolumenti maturati.
Resistono alla domanda YY SpA e Fallimento BBB srl in liquidazione.
YY SpA, dopo aver formulato alcune eccezioni preliminari, tra cui il difetto di integrità del contradditorio per assenza nel giudizio del Fallimento IMPIA srl in liquidazione, eccezione risolta mediante estensione del contraddittorio, nel merito contesta le allegazioni e le pretese del ricorrente nonché le istanze istruttorie e chiede il rigetto di tutte le domande.
Anche i due fallimenti contestano le pretese del ricorrente, sottolineando la necessità che sia fornita, in maniera assolutamente rigorosa, prova della sussistenza dei caratteri della subordinazione, e concludono per il rigetto delle domande.
2.- Vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate da YY SpA.
2.1.- Affinchè possa parlarsi, come sostiene YYSpA, di rinunzia preventiva, mediante comportamento concludente, all’azione o, meglio, ad una futura, e ben determinata, domanda giudiziale, non è sufficiente, in costanza di rapporto, la mera acquiescenza alla situazione di fatto derivante dal rapporto contrattuale, ma è, invece, necessario che il comportamento concludente sia inequivocabilmente incompatibile, in via assoluta, con la volontà di agire, in futuro, per il riconoscimento di un vantato diritto derivante da diversa qualificazione del rapporto.
In altre parole, perché altrimenti tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di una diversa qualificazione giuridica del rapporto sarebbero, secondo la prospettazione di YY SpA, precluse per avere la parte dato esecuzione al contratto, è necessaria la prova, estremamente rigorosa, circa la sussistenza di un quid comportamentale, non assimilabile alla esecuzione del contratto, di tale rilevanza ed inequivocabilità, da far apparire palese l’incompatibilità del comportamento tenuto con la futura volontà di ottenere l’accertamento di una diversa situazione giuridica.
La prima eccezione, difettando suddetta prova, non è accoglibile.
2.2.- Con la seconda eccezione …………………………ritiene il ricorrente decaduto dall’azione ai sensi dell’art. 32 del “collegato lavoro”.
La Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di trasferimento di azienda, l’azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente” (sez. L, 7.11.2019, n. 28750), principio ribadito con ordinanza 24.12.2021, n. 41463 (“In tema di trasferimento d’azienda, l’azione del lavoratore volta all’accertamento dell’operatività della disciplina dell’art. 2112 c.c. non richiede l’impugnativa stragiudiziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. c, della l. n. 183 del 2010, riferendosi quest’ultima ai soli provvedimenti datoriali dei quali il lavoratore intenda contestare la legittimità”).
Si tratta di orientamento condivisibile, dal quale non si vede ragione per doversi discostare.
Anche la seconda eccezione è infondata.
2.3.- La terza eccezione è superata dal fatto che il contraddittorio è stato integrato nei confronti del Fallimento AAA s.r.l. in liquidazione.
3.- La prova circa la divergenza tra volontà e dichiarazione sconta, a carico delle parti, le limitazioni di cui all’art. 1417 cc.
Non è allegata l’illiceità del contratto di conferimento di incarico amministrativo, per cui le prove orali dedotte a sostegno della “parziale” simulazione sono inammissibili.
Si tratta, a ben vedere, di ordinaria controversia attinente diversa qualificazione giuridica (e di fatto) di un contratto.
XX, dopo aver ricoperto, per svariati anni, incarichi come amministratore (anche con deleghe) presso alcune società del gruppo …………………e, in particolare, presso le società riferibili al c.d. “perimetro bio”, sostiene che, in realtà, dato lo svolgersi concreto del rapporto, si sia trattato di rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.
Sorvola sullo svolgimento, in costanza di incarico presso il gruppo……………., di svariati mandati in favore di altre società non appartenenti al gruppo, né, comunque, riferibili alla persona dell’ing………………, e appunta l’attenzione sulla parametrazione del compenso con quello percepito dai dirigenti apicali, sul rapporto fiduciario diretto con l’ing…………………, sul rispetto, di fatto ed in assenza di obbligo di timbratura, di rigido orario di lavoro, e sul contenuto di una mail con la quale esso ricorrente aveva invitato l’ing. …………………..a voler prendere in considerazione l’attribuzione di incarico dirigenziale, sulla quale il …………….aveva vergato a mano appunti con esclusione, però, della retroattività del riconoscimento.
Nel corso dell’udienza di discussione la difesa del ricorrente ha ribadito l’istanza di ammissione delle prove orali.
L’istanza non è accoglibile.
La prova in ordine alla sussistenza della subordinazione è particolarmente rigorosa e deve essere fornita con assoluta precisione, previa articolazione di prove specificamente volte a dimostrare, in maniera puntuale, la sussistenza, costante ed effettiva, dei tratti tipici della subordinazione.
I capitoli di prova dedotti dal ricorrente, funzionali allo scopo, sono oltremodo generici, non ancorati a precisi dati spazio-temporali e, soprattutto, non idonei a dimostrare quel carattere di continuità ed effettività delle caratteristiche tipiche della subordinazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non vi è incompatibilità tra la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la posizione di amministratore di una società di capitali (in tal senso: Cass., sez. I, 30.9.2016, n. 19596; 6.11.2013, n. 24972), a determinate condizioni, però: deve essere accertata l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e deve essere fornita prova del vincolo di subordinazione, e cioè del costante e penetrante assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Le due società presso le quali XX ha svolto incarico di amministratore (anche con deleghe) nel periodo in oggetto (e anche successivamente), risultano essere state costantemente governate da un consiglio di amministrazione; inoltre, trattandosi di società appartenenti ad un c.d. “gruppo” sarà necessario valutare se il ricorrente sia comunque stato sottoposto al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell’ing. Guido Ghisolfi.
Tutto ciò, a tacer del fatto che nel periodo in oggetto il ricorrente ha comunque ricoperto ruoli, probabilmente incompatibili con un rapporto di lavoro subordinato, presso altre società non facenti parte del gruppo BBAA.
In ogni caso, poiché tanto BBB SpA, quanto aaa srl sono società di capitali, come tali soggette a rigida normativa in materia di modalità di deliberazione dell’organo amministrativo, non è sufficiente, per ritenere la sussistenza della subordinazione in capo al ricorrente, la dimostrazione circa la sottoposizione alle direttive e al controllo, anche disciplinare, di un solo membro del consiglio di amministrazione e, laddove voglia farsi riferimento al concetto di “gruppo”, in ultima analisi, dell’ing. Guido Ghisolfi, ma è necessario, al contrario, fornire prova della provenienza di direttive e controllo dall’organo amministrativo nel suo complesso, mediante riferimento a documentazione attestante deliberazioni regolarmente adottate.
Del resto, che vi sia necessità di tale stringente prova, lo si ricava, ancora una volta, dall’interpretazione della Corte di Cassazione che afferma, addirittura nell’ipotesi di consiglio di amministrazione composto da due soli membri, che “la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci” (sez. L, 21.5.2002, n. 7465).
Prova idonea circa la sussistenza dell’invocato rapporto di lavoro subordinato non è stata fornita e, ancor prima, neppure adeguatamente proposta, stante la ricordata genericità del capitolato proposto.
Da ultimo, occorre soffermarsi sugli appunti (asseritamente) vergati a mano dall’ing. ………………………..su una mail contenente richiesta del ricorrente di formalizzazione del rapporto in termini di subordinazione.
Al di là del fatto che l’accordo non è stato, per il futuro, formalizzato, forse anche a causa della prematura scomparsa dell’ing. ……….., vi è da sottolineare che lo stesso ing. ……………………parrebbe non aver voluto riconoscere, per il passato, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, bastando a tal fine tener presente la bocciatura della richiesta di retroattività della domanda avanzata dal ricorrente.
In conclusione, la domanda, nel merito, non può essere accolta.
Restano assorbite le posizioni degli altri resistenti.
4.- In ragione della natura della causa e della reciproca posizione delle parti, si stima equa la compensazione delle spese processuali.
- Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 7 luglio 2022.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio