SENTENZA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

 

Sentenza n. 1596/2018 pubbl. il 12/09/2018 RG n. 303/2017

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

  

CORTE D’APPELLO DI TORINO

Sezione per la Famiglia

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:

Dr          Enrico   DELLA FINA        Presidente

Dr          Carmela             MASCARELLO    Consigliere

Dr          Rosa G. PORFIDO            Consigliere Aus. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 303 / 2017  R.G.

promossa in sede di appello da

YY, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Maria Miceli e …(omissis) ……… Monica Totolo.

Parte appellante

nei confronti di

XX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ——————— ed elettivamente domiciliato in ————————–, giusta procura in calce all’atto di costituzione del presente grado di giudizio.

Parte appellata

avverso

la sentenza n.1107/2016 del Tribunale di Asti, emessa in data 14.12.2016, pubblicata il

28.12.2016 a conclusione della causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio

avente R.G. n. 4480/2014 promossa dal Sig. YY.

CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI

Parte appellante:

“1) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1107/2016 del Tribunale di Asti, emessa in data 14.12.2016 e depositata in cancelleria in data 28.12.2016, notificata in data 10.01.2017, pronunciata nella causa iscritta al N. 4480/2014 R.G.A.C., accogliere la domanda di rigetto dell’assegno divorzile, originariamente proposta dall’appellato e determinato nella misura di € 600,00, in subordine e salvo impugnativa ridurre il quantum dovuto; accogliere la domanda di rigetto del mantenimento della figlia maggiorenne e determinato nella misura di € 500,00 ed anche con riferimento a quanto determinato per le spese straordinarie (mediche e paramediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive) spese necessarie o concordate e successivamente documentate, in subordine e salvo impugnativa ridurre il quantum dovuto, rigettando per l’effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall’odierno appellato, per i motivi sopra esposti;

2)           Ritenere e dichiarare infine assorbita ogni altra questione;

3)           Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”

Parte appellata:

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe eventuali indagini istruttorie che apparissero necessarie, piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino:

Respingere l’appello, come proposto dalla sig. YY e confermare integralmente la sentenza n° 1107/2016 del Tribunale di Asti.

Con riserva di ogni eventuale autorizzata ulteriore difesa.

Vinte le spese e competenze del giudizio”.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 29.9.2014, il sig. YY chiedeva al Tribunale di Asti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25.8.1985 con la sig.ra XX da cui aveva avuto due figli: ———————-.

Si costituiva nel procedimento la sig.ra XX – dedotti la perdita del lavoro e il rientro a casa della figlia – chiedeva la contribuzione, a carico del YY, al mantenimento della figlia nella misura di €500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie; nonché il riconoscimento di un assegno divorzile di €600,00 mensili.

In data 14.12.2016 il Tribunale di Asti, pronunciava la sentenza n.1107/2016 con cui statuiva: “- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da XX e YY, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.

–             dispone che YY corrisponda a XX a titolo di contributo al mantenimento della figlia Michela, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 75% delle spese straordinarie (mediche e paramediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive) spese necessarie o concordate e successivamente documentate;

– dispone che YY  corrisponda a XX, entro il giorno 5 di ogni mese, un

assegno divorzile di Euro 600,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT);

liquida in complessivi Euro 3.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

-dichiara tenuto e condanna YY  alla refusione delle spese di lite a XX, che

Ordina all’Ufficiale dello stato civile del Comune di —- di provvedere alle incombenze di

legge”.

A fondamento della propria decisione e per quanto ancora interessa in questa fase di gravame, il Tribunale ha osservato:

“Per quanto concerne il mantenimento della figlia —-, rileva il Tribunale che la figlia ha

diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse

economiche  della  famiglia  e  in  linea,  per  quanto  possibile,  con  quello  goduto  in  epoca

antecedente  la  separazione  personale  dei  genitori  o  comunque  idoneo  ad  assicurare  il

soddisfacimento delle sue primarie esigenza di vita; considerate le esigenze economiche di

una ragazza universitaria di 24 anni, esigenze sull’entità delle quali le parti concordano quasi

versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Euro 500,00 mensili,

integralmente, ritiene il Collegio che il ricorrente debba contribuire al mantenimento della figlia

rivalutabile  annualmente  secondo  gli  indici  ISTAT,  oltre  al  75% delle  spese  straordinarie

(mediche e paramediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive) spese

necessarie o concordate e successivamente documentate, quota di pertinenza determinata

alla luce della sensibile disparità di risorse economiche tra i genitori, quale emergente dalle

osservazioni che seguono”

In relazione all’assegno di divorzio

“Sul punto deve rilevarsi che in sede di separazione le parti non avevano previsto alcun

contributo al mantenimento della moglie, essendo costei autosufficiente.

E’ tuttavia provato che, nel luglio 2014, XX ha perso la propria occupazione presso

la ditta — che le garantiva il percepimento di una retribuzione mensile di circa € 1.700

(vds, dichiarazioni fiscali doc. n. 1 parte resistente allegate agli atti) e, in concomitanza alla

perdita del lavoro, si è dovuta fare carico del mantenimento della figlia — che si è

dell’immobile ove abita e ove ha sede la “Madia s.n.c.”. Le indagini patrimoniali e reddituali

trasferita presso la stessa; attualmente la sig.ra XX lavora come collaboratore scolastico a

chiamata, ad esclusione del periodo estivo, con una retribuzione mensile media di € 800,00

circa,  come  desumibile  dai  cedolini  prodotti  in  atti.  A  fronte  di  ciò,  corrisponde  per

l’appartamento ove lei e la figlia vivono un canone pari ad € 650,00 mensili; non risulta

intestataria di beni immobili.

Di contro YY è contitolare insieme al fratello della “—–.” avente ad oggetto al

vendita all’ingrosso e al dettaglio di merce varia, ed è titolare, in parte unitamente al fratello e

in parte in via esclusiva, dei numerosi agrumeti, frutteti, uliveti e di altri terreni boschivi (vds.

visure camerali doc. n. 12 produzioni parte resistente); risulta, inoltre, contitolare con il fratello

—  e  la  madre  di  svariati  immobili,  sempre  siti  nel  Comune  di  —-,  tra  i  quali

delegate alla Guardia di Finanza hanno evidenziato che la “—–.” nel 2014 ha prodotto

un reddito di impresa pari ad € 8.897,00 di cui il 50% di competenza del ricorrente, mentre

dalle altre fonti di reddito (fabbricati e partecipazioni) ha percepito un reddito complessivo nel

2014 di € 5.880,00; i conti correnti dei quali è titolare presentano tutti un saldo negativo o nullo. E’ risultato titolare, oltre agli immobili sopra elencati, di una vettura e di un motociclo.

Le medesime indagini hanno confermato la situazione patrimoniale e reddituale della sig.ra

XX quale dalla stessa allegata.

Alla luce delle risultanze delle indagini delegate, raffrontate alle potenzialità economiche di

YY quali emergenti dalla capacità di mantenere integralmente per anni la figlia —

in cui vive (di notevoli dimensioni, come emerso in sede di istruttoria orale e confermato dalla

a Roma corrispondendo anche il canone di locazione (circostanza allegata dalla resistente e

non oggetto di specifica contestazione da parte del YY), di sostenere i costi dell’abitazione (di notevoli dimensioni, come emerso in sede di istruttoria orale e confermato dalla

documentazione  fotografica  prodotta  in  atti  dalla  resistente),  di  una  vettura  e  di  una

motocicletta, nonché di sopportare i pesi, anche fiscali, delle innumerevoli proprietà delle quali

è  titolare  senza  necessità  di  procedere  alla  vendita  di  alcuna  di  esse  per  procurarsi  la

necessaria provvista, appare evidente l’inattendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate da

YY così come necessariamente parziale e incompleta appare la ricostruzione delle

sue disponibilità mobiliari quali risultanti dalle interrogazioni operate della Guardia di Finanza.

Deve conseguentemente affermarsi l’esistenza in capo a YY di una non indifferente

capacità reddituale, ancorché non denunciata; a fronte di ciò, ritiene il Tribunale che sussista

una significativa disparità fra le potenzialità economiche dei coniugi, avuto riguardo anche alla

titolarità di un ragguardevole patrimonio immobiliare in capo al ricorrente e alla contitolarità

della  “—–.”,  elementi  espressivi  di  una  significativamente  maggiore  potenzialità

economica di YY rispetto a quella della moglie.

Tali elementi, considerati unitamente alla limitata capacità della sig.ra XX produrre

redditi anche a cagione della non più giovanissima età, consentono di ravvisare una parziale

inadeguatezza dei mezzi di XX in rapporto al tenore di vita avuto in costanza di

matrimonio (tenore desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, quali emergenti dalle

deposizioni dei testi —— in merito alla prevalente attività casalinga svolta della sig.ra

XX durante gli anni del matrimonio, alla disponibilità per tutto l’anno di una seconda casa al

mare e alla possibilità di vivere in una casa familiare di notevoli dimensioni e comodità) e che

sarebbe  presumibilmente  proseguito  in  caso  di  continuazione  dello  stesso  o  che  poteva

comunque legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate

nel corso del ventennale rapporto.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della durata del matrimonio, dell’apprezzabile

squilibrio fra la situazione economica e reddituale dei coniugi, si ritiene equo determinare

l’assegno di divorzio in Euro 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”

In ordine alle spese di lite

“Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”.

***

Avverso la suddetta pronuncia il sig. YY ha interposto gravame, chiedendone la

totale riforma e formulando le conclusioni in epigrafe riportate sulla base dei  motivi che

La  sig.ra  XX,  costituitasi  in  giudizio  con  comparsa  datata  8.6.2017,  ha formulato le conclusioni in epigrafe riportate.

Il  Procuratore  Generale,  debitamente  informato  in  data  15.06.2017,  non  ha  inteso intervenire nella causa.

All’udienza del 18.01.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da separato

foglio e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all’art.

190 c.p.c.

*  * *

La Corte ritiene l’appello fondato per i motivi che di seguito verranno esplicitati.

L’appellante, lamenta come primo motivo di appello “la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in

merito  alla  valutazione  delle  prove  fornite  riguardo  alla  capacità  reddituale  delle  parti”

deducendo che: “Preliminarmente con riferimento al principio della libera valutazione della

prova,  assume  rilevanza  il  criterio  logico  seguito  dal  giudicante  riguardo  all’esame  e

valutazione dei documenti esibiti dalle parti in corso di causa.

Nel caso del quo è palese che il giudice di prime cure è incorso nell’errore di ignorare la

condizione economica di crisi dell’appellante – ritenendo non rilevanti le dichiarazioni fiscali

relativi ai periodi d’imposta dall’anno 2008 al 2013 (all. 6 del fascicolo di parte di primo grado

lavora come collaboratore scolastico a chiamata, ad esclusione dei mesi estivi coincidenti con

(in all. n. 3) e la relazione patrimoniale-economico-finanziaria (anno 2013 e 2014) redatta dal

Rag. ZZ (in allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte (in all. n. 3) – che,

al  contrario,  è  l’unico  dato  certo,  in  quanto  unica  conseguenza  “logica”  delle  risultanze

dell’indagine tributaria della Guardia di Finanza……  L’errata valutazione delle prove da parte

del Giudice di prime cure rende ancor più manifesto il conseguente “pregiudizio” insito in tutta

la parte motiva, per cui il giudicante ha interpretato “a senso unico” i fatti modificativi della

capacità reddituale dei due coniugi.

Ed infatti il Tribunale ha ritenuto vero che la Sig. XX ha perso il lavoro che aveva in

precedenza (circa 1.700 euro mensili come stipendio fino al mese di luglio del 2014) ed oggi

le vacanze scolastiche, con una retribuzione mensile di euro 800,00.

Ma dall’altro lato il giudicante non ha tenuto nella stessa considerazione il Sig. YY

allorquando è dimostrato per tabulas che lo stesso non guadagna più come un tempo, rispetto

al momento della separazione stante il progressivo diminuire del reddito complessivo, per

come riportato nei n. 6 (sei) modelli persone fisiche redditi annualità 2009-2014 e confermato

dagli accertamenti tributari della Guardia di Finanza.

Pertanto la considerata modifica della condizione di vita della Sig.ra XX avrebbe dovuto fare

il pari con quella del Sig. YY, si ricorda che: il giusto processo di cui all’art. 111 Cost. in

fondo implica anche valutazioni equanimi delle risultanze fattuali allegate dalle parti.

Da ciò ne deriva una palese violazione del criterio logico seguito dal giudicante con riferimento

al fatto che il mantenimento della condizione di vita in equilibrio con il pregresso e cioè in

costanza di matrimonio, va sempre aggiornato alla reale situazione di fatto, non potendo diventare una pietra miliare a cui rapportare ogni posizione successiva: se così fosse non ci

sarebbe alcuna possibilità di modificare condizioni di separazione o divorzili in ragione di una

mutata condizione economica e patrimoniale di uno dei due coniugi.

Altra svista del giudice di prime cure è il non aver tenuto in debito conto che nel corso di un

periodo di separazione di sette anni circa, possono esserci stati momenti più o meno favorevoli dal punto di vista economico per entrambi i coniugi, ciò non può determinare la concessione

ictu oculi del menzionato diritto all’assegno…..

Altro profilo da censurare è la “potenzialità” di cui parla il Giudicante che è stata riconosciuta

però “a senso unico”, invece di essere coniugata ad entrambe le posizioni e ciò si scontra con

altri familiari, ha dimostrato una condizione economica rispetto al momento della separazione

il risultato degli accertamenti tributari della Guardia di Finanza.

Il Sig. YY che non nasconde assolutamente la sua attività lavorativa svolta in società con gli altri familiari, ha dimostrato una condizione economica rispetto al momento della separazione

peggiorata, con un progressivo diminuire del reddito complessivo.

Per come meglio riportato nella relazione patrimoniale-economico-finanziaria (anno 2013 e

2014) redatta dal Rag. — (in allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del

fascicolo di primo grado (in all. n. 3) a causa dell’insufficienza del margine di contribuzione

della “—-.” e non potendo realizzare liquidità finanziaria attingendo al patrimonio

disponibile, il Sig.YY si è progressivamente indebitato con le banche al fine di garantire la

necessaria liquidità alla ditta per cercare di contenere l’esposizione debitoria, ciò insieme ad

altri fattori ha appesantito il conto economico non consentendo un adeguato utile di esercizio.

Riguardo            al complesso di beni immobili (terreni e              fabbricati) ascritti  al Sig. YY,           si può

facilmente         desumere  anche  dalle  visure  prodotte            nel  fascicolo  di           primo  grado  di              parte

appellata, che si tratta di beni di cui il Sig. YY detiene uno quota di proprietà insieme ai

familiari, essendo beni appartenenti all’asse ereditario paterno.

Si specifica che nessun reddito deriva dall’uso dei fabbricati in quanto ricompreso nel bilancio

della “—”, mentre i terreni di modeste estensioni e di modesto reddito catastale non

sono  né  concessi  in  affitto,  né  oggetto  di  coltivazione,  pertanto  risultano  improduttivi  e

comunque, non essendone il Sig. YY proprietario esclusivo, non può disporne pienamente.

Riguardo alla posizione economica della Sig.ra XX l’attività istruttoria espletata in primo

grado ha dimostrato che l’appellata ha percepito per l’anno 2014 un reddito complessivo di

€14.712,00  mentre  per  le  annualità  precedenti  ha  percepito  redditi  più  elevati  quale

collaboratrice scolastica dell’importo complessivo di: € 23.136,00 per l’anno 2011, € 23.589,00

per l’anno 2012 e di € 25.090,00 per l’anno 2013, si ricorda che questi dati sono stati forniti

prendere  in  considerazione  l’evoluzione  giurisprudenziale  in  materia  e  dunque  i  principi

dalla relazione sugli accertamenti tributari della Guardia di Finanza datata 18.12.2015.

Ed ancora nella relazione integrativa degli accertamenti tributari della Guardia di Finanza

datata 23.05.2016, si evince che la Sig.ra XX è intestataria di un conto corrente presso la

filiale  della  Banca  Unicredit  di  Carmagnola,  cointestato  dal  02.11.2012,  per  l’importo

complessivo di € 35.448,58.

Pertanto con riferimento alla condizione della Sig.ra XX ad oggi risulta non provata la

circostanza dell’attuale stato di bisogno, mancando il presupposto della mancanza di mezzi

adeguati al sostentamento e l’impossibilità di procurarseli.

La Corte ritiene di accogliere il motivo di gravame posto che non può esimersi dal dover prendere in considerazione l’evoluzione giurisprudenziale in materia e dunque i principi cristallizzati nella sentenza 10 maggio 2017, n.11504 della Cassazione Civile, in base ai quali

il” tenore di vita”, applicato all’an debeatur, cessa di essere il criterio per la determinazione

matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale.

giuridica, anche perché potrebbe costituire un ostacolo al diritto del coniuge economicamente

L’interesse a conservare il tenore di vita matrimoniale non sarebbe più meritevole di tutela giuridica, anche perche’ potrebbe costituire un ostacolo al diritto del coniuge economicamente

più “forte” di dare vita ad una nuova famiglia, anche dopo la dissoluzione del matrimonio, diritto

che viene riconosciuto sia dalla CEDU (artt.8 e 12) sia dalla Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea (art. 9).

La posizione espressa nella suddetta sentenza è applicabile anche a tutti i processi già

pendenti ed avviati prima della pronunzia stessa.

Conseguentemente  il  parametro  di  riferimento  fondamentale  ai  fini  del  riconoscimento

dell’assegno divorzile si fonda sul giudizio di adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex

coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive

dello stesso di procurarseli.

Conseguentemente,  l’accertamento  nella  fase  dell’an  debeatur  deve  attenersi  solo  alla

persona  dell’ex  coniuge  richiedente  l’assegno  come  singolo  individuo,  cioè  senza  alcun

riferimento al preesistente rapporto matrimoniale, mentre, nella successiva e eventuale fase

del  quantum  debeatur  è  legittimo  procedere  ad  un  giudizio  comparativo  tra  le  rispettive

posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri

dettati dall’art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970 per tale fase del giudizio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta, dalle risultanze istruttorie nonché

dalle asserzioni di parte, rileva che lo stato di disoccupazione della XX durava per un tempo

insignificante (un mese: agosto 2014) e che nonostante l’attività lavorativa attuale (€800,00

mensili) risulti meno retribuita della precedente (€1.700,00 mensili) comunque non sussiste

l’elemento  dell’insufficienza  economica,  tenuto  altresì  conto  della  titolarità  di  un  conto

cointestato alla madre della stessa con saldo attivo di €35.448,58 e della convivenza con la

figlia ormai 26enne indipendente economicamente.

Conseguentemente  in  capo  alla  XX  non  può  considerarsi  sorto  il  diritto  condizionato

all’assegno  di  divorzio  che  trova  fondamento  costituzionale  nel  dovere  inderogabile  di

“solidarietà economica” (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.) gravante su entrambi gli ex

coniugi, quali persone singole, a tutela del soggetto economicamente più debole (“solidarietà

post-coniugale”) che giustifica la doverosità della prestazione (art. 23 Cost.).

sentenza  impugnata  in  ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti  per  la  concessione  del

L’acclarata sussistenza della adeguatezza economica e della indiscussa capacità lavorativa

dell’appellata, non scalfita da alcun elemento limitativo e dunque con potenziale possibilità di

migliorare  nuovamente  la  propria  posizione  reddituale,  inibisce  ogni  determinazione  del

quantum debeatur rendendosi superfluo ogni esame delle posizioni economiche delle parti,

nonché ogni ulteriore valutazione delle ragioni poste dal Tribunale. Infatti, soltanto nella fase

del quantum debeatur è legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive

“posizioni” (lato sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo

gli specifici criteri dettati dalla legge.

Il  secondo  motivo  di  appello  afferisce  alla  “Erronea  e  contraddittoria  motivazione  del

mantenimento della figlia maggiorenne” in merito la difesa del YY rileva che: “All’epoca

della separazione giudiziale i coniugi sceglievano concordemente di rinunciare al reciproco

mantenimento, ciò sulla base della loro autonomia economica, mentre il Sig. YY contribuiva al mantenimento della figlia —. La Sig.ra XX otteneva l’affidamento della figlia presso la sua residenza a —, ma dopo poco tempo dalla separazione dei genitori la figlia

— tornava a casa del padre risiedendovi fino al mese di dicembre 2014, per poi fare ritorno definitivamente a —- dalla madre ed effettuando anche il cambio di residenza. L’assegno per il

mantenimento della figlia dell’importo di € 500,00 che il Sig. YY ha sempre

versato è stato determinato anche in considerazione della previsione degli studi universitari da

intraprendere  dalla  figlia  — e  la  necessità  della  sua  dimora  presso  la  sede

universitaria…….

Fatta questa premessa l’odierno appellante contesta che ricorrano i presupposti di cui

all’art.155 c.c.  per         continuare a versare alla  figlia —-l’assegno di mantenimento,  in

quanto a far data           dal 01.04.2015 risulta essere assunta con un contratto a tempo pieno

determinato  con  la  qualifica  di  programmatore  informatico  livello  5,  presso  la  società

—- con sede di lavoro in —————-e con scadenza il 31.03.2018,

per come certificato nella scheda riepilogativa dell’indagine attività lavorativa effettuata dalla

NNNN su richiesta del YY  (in allegato n. 2).

Pertanto, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui il figlio abbia trovato un lavoro

stabile,  adeguato  e  dignitoso  rispetto  alla  specifica  formazione  ed  alle  corrispondenti

aspettative di inserimento nel mondo del lavoro, che gli consenta un giusto tenore di vita,

d’altronde il fatto che la figlia —- non abbia proseguito gli studi, tende a far cessare

l’obbligo di mantenimento che tendenzialmente viene indicato intorno al ventiduesimo anno

d’età”.

Il motivo è fondato.

Il diritto dell’ex coniuge a percepire un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne

convivente  è  da  escludere  quando  quest’ultimo  ha  iniziato  un’attività  lavorativa,  così

dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del

corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, in merito, non assume rilievo il

sopravvenire di circostanze ulteriori, come nella specie il licenziamento, le quali non possono

far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (cfr. Cass.

16/05/2017 n° 12063).

contrastare la deduzione avversa con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile,

L’eccezione dell’appellante in ordine alla tardività della produzione dell’indagine riepilogativa

del rapporto di lavoro della figlia della coppia (allegato 2), nonché le mere asserzioni di non

attendibilità del documento non meritano accoglimento per più ordini di ragione.

Nell’ambito nella materia in esame si assiste a una estensione del sindacato del giudice

sottesa alla natura degli interessi in gioco e all’immanenza del principio “rebus sic stantibus”

che permea i procedimenti in materia di famiglia in ogni fase e grado del giudizio, ciò posto

non può considerarsi tardiva la documentazione prodotta in sede di appello dal YY.

Di contro, rileva che l’appellata non contestando specificatamente il fatto dell’intrapresa attività

lavorativa  della  figlia,  limitandosi  a  rilievi  generici  sul  contenuto  della  documentazione

depositata  (rapporto  a  tempo  determinato  –  contratto  formativo),  ha  disatteso  l’onere

oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.

Inoltre, il percorso formativo effettuato dalla figlia della coppia e finalizzato all’entrate nel

l’assunto della difesa della XX: “Pertanto il YY già da allora era a conoscenza del fatto

che la figlia avrebbe potuto reperire occasioni di lavoro-formative e quindi già nel giudizio di

primo grado avrebbe dovuto svolgere accertamento del caso” fanno desumere, da tempo,

l’ormai aggiunta indipendenza economica di —–.

In ordine alle spese, l’accoglimento del gravame impone, per il principio della soccombenza,

D.M.  55/2014,  applicando  i  valori       medi  previsti  per  le  cause  rientranti  nello  scaglione

anche la liquidazione del 1 grado del giudizio (cfr. Cass. Civ. Ord. 10.04.2018 n.8869), per

l’effetto si pongono a carico dell’appellata le spese di entrambi i gradi liquidate, ai sensi del

€5.200,00/ €26.000,00: per il primo grado in complessive €4.835,00 di cui €875,00 per la fase

di studio della controversia, €740,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase

l’istruttoria, €1.620,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed

I.V.A.  nonché alle spese borsuali;          per il secondo grado in  complessive €3.777,00 di cui

€1080,00 per la fase di studio della controversia, €877,00 per la fase introduttiva del giudizio e

€1.820,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. nonché

alle spese borsuali.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n.1107/2016, emessa dal

Tribunale Civile di Asti, in data 14.12.2016 e pubblicata il giorno 28.12.2016;

accoglie l’appello proposto dal sig. YY e in riforma della citata sentenza dichiara

l’insussistenza del diritto della sig.ra XX a ricevere sia l’assegno divorzile, sia

l’assegno contributivo al mantenimento della figlia —, nonché le spese straordinarie e le

spese necessarie;

conferma per il resto l’impugnata sentenza;

condanna la sig.ra XX al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del

giudizio liquidate: per il primo grado in complessive €4.835,00 di cui €875,00 per la fase di

studio della controversia, €740,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase

l’istruttoria, €1.620,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed

I.V.A.  nonché alle spese borsuali; per il secondo grado in  complessive €3.777,00 di cui

€1080,00 per la fase di studio della controversia, €877,00 per la fase introduttiva del giudizio e

€1.820,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. nonché

alle spese borsuali.

Così deciso il 25.05.2018, nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di

Appello di Torino.

Il Consigliere Aus. Est.   Il Presidente

(Dr Rosa Giuseppina PORFIDO   (Dr Enrico DELLA FINA)

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